Catalogna: autonomismo e secessione nel quadro costituzionale spagnolo
- 03 Gennaio 2018

Catalogna: autonomismo e secessione nel quadro costituzionale spagnolo

Scritto da Angela Garzone

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Conclusioni

Un altro motivo per cui il referendum è stato dichiarato illegale riguarda il fatto che la Costituzione spagnola sancisce negli articoli 62, 92 comma 2 che è competenza del Parlamento e del Re spagnoli indire un referendum nei casi previsti dalla Costituzione, invece esso è stato convocato in maniera unilaterale dal governo catalano[19]. Esso avrebbe anche violato l’art. 145 che non ammette la secessione di una Regione dallo Stato spagnolo; ne consegue l’applicazione da parte del Governo spagnolo dell’art. 155 cost., secondo il quale qualora una Comunità Autonoma agisca danneggiando l’interesse dello Stato spagnolo il Governo potrà adottare provvedimenti.

La Costituzione prevede la possibilità di indire un referendum solo in caso di revisione costituzionale secondo quanto prevede l’art. 168[20]: quindi non è ammesso un referendum di secessione, poiché in tal caso verrebbero violati gli artt. 2 e 145 cost. (come è successo in tal caso). Per tutti questi motivi sopra affrontati, il referendum per l’autonomia della Catalogna sarebbe da considerarsi illegittimo, e di conseguenza incostituzionale.

Dunque la Catalogna avrebbe scelto il percorso inadeguato per far valere il diritto dell’autodeterminazione dei popoli e il Presidente della Generalitat Carles Puigdemont avrebbe potuto sostenere un referendum consultivo per la modifica di alcuni articoli costituzionali, quali gli articoli 2 e 145 della Costituzione.

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[1] Pietro Adami, «Le radici del referendum catalano», Word Press, 3 ottobre 2017.

[2] Artt. 2 e 148 Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

[3]  «Il referendum in Catalogna, spiegato bene», Il Post, 22 settembre 2017.

[4] Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

[5] Wikipedia, 1 ottobre 2017.

[6] Queste forze sono Junts pel SI (J ͯ Si) e Candidatura d’Unitata Popular-Crida Constituent (CUP-CC) che rappresenta la sinistra indipendentista, Il Post, 22 settembre 2017.

[7] «Dieci falsi miti sull’indipendentismo catalano», Il Post, 28 settembre 2017.

[8] Ci sono anche altre risoluzioni adottate in Parlamento alle quali la legge n. 19/2017 si applella: la risoluzione 98 / III sul diritto all’autodeterminazione della nazione catalana, la risoluzione 631 / VIII in merito al diritto all’autodeterminazione e al riconoscimento le consultazioni popolari sull’indipendenza e la risoluzione 5 / X con cui sono approvati la dichiarazione di sovranità e il diritto di decisione per il popolo catalano.

[9] Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti; Consiglio di Stato, Testo del parere, Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado, Madrid, 7 settembre 2017.

[10] Art. 23 cost., «I cittadini hanno il diritto di partecipare, alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.  Similmente, hanno il diritto di accedere in condizioni, di eguaglianza a funzioni e incarichi pubblici con i requisiti indicati dalle leggi.», Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti; art. 81 Statuto della Catalogna, «L’Ufficio di Revisione è composto di revisori designati dal Parlamento con una maggioranza di tre-quinti dei suoi Deputati. Il revisore principale è eletto tra i revisori. Lo statuto legale, le incompatibilità, le cause di cessazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Revisione saranno regolati dalla legge.», Statuto di autonomia della Catalogna, Consiglio Veneto.

[11] Art. 168 cost., «Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al titolo preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima, del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all’approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all’immediato scioglimento delle Cortes. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato e a maggioranza dei due terzi di ogni Camera. La riforma approvata dalle Cortes Generali sarà sottoposta a referendum per ratifica.», Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

[12] Art. 1, «La Catalunya, come nazionalità, esercita il suo autogoverno costituita come Comunità Autonoma conformemente alla Costituzione ed al presente Statuto, che è la sua legge istitutiva fondamentale.»; art. 2 comma 4, «I poteri della Generalitat emanano dal popolo di Catalunya e sono esercitati in accordo con quanto stabilito dal presente Statuto e dalla Costituzione.»; art. 3 comma 2, «La Catalunya dispone del suo spazio politico e geografico di riferimento all’interno dello Stato spagnolo e dell’Unione Europea, ed incorpora i valori, i principi e gli obblighi sottintesi all’essere parte degli stessi.», Statuto di autonomia della Catalogna, Consiglio Veneto.

[13] Consiglio di Stato, Testo del parere, Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado, Madrid, 7 settembre 2017.

[14] Ibidem.

[15] Nell’art. 4 comma 2 della Costituzione spagnola viene affermato che le bandiere delle comunità autonome potranno essere esposte accanto a quella dello Stato spagnolo negli edifici pubblici ed in altri edifici delle Comunità stesse, Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

[16] Pietro Adami, «Le radici del referendum catalano», Word Press, 3 ottobre 2017; Statuto di autonomia della Catalogna, Consiglio Veneto.

[17] Pietro Adami, «Le radici del referendum catalano», Word Press, 3 ottobre 2017; Luca Andretto, «Sentenza n. 31 del 28 giugno 2010», Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 00, 2 luglio 2010.

[18] Titolo VI, Capitoli I e III, Statuto di Autonomia della Catalogna, Consiglio Veneto; Pietro Adami, «Le radici del referendum catalano», Word Press, 3 ottobre 2017; Luca Andretto, «Sentenza n. 31 del 28 giugno 2010», Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti n. 00, 2 luglio 2010.

[19] Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti.

[20] Art. 168 cost., «Qualora si intenda promuovere la revisione completa della Costituzione o una revisione parziale riguardante: il Titolo preliminare; il Capitolo II, Sezione I, del Titolo I; o il Titolo II, si procederà all’approvazione di tale delibera a maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera, e allo scioglimento immediato delle Cortes.  Le Camere elette dovranno ratificare la decisione e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà essere approvato a maggioranza dei due terzi di entrambe le Camere.  Una volta approvata dalle Cortes, la revisione sarà sottoposta a referendum per la sua ratifica.» Costituzione spagnola, Associazione Italiana dei Costituzionalisti.


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Scritto da
Angela Garzone

Classe 1990, vive a Rivoli. Laureata in Scienze del Governo presso l’Università degli studi di Torino con la tesi di ricerca intitolata: “Sistemi elettorali e democrazia. Il dibattito italiano”.

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