Recensione a: Luigi Ferrajoli, Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio, Feltrinelli, Milano 2022, pp. 208, 20 euro (scheda libro)
Scritto da Niccolò Doni
8 minuti di lettura
La società globale, sistema complesso alimentato e direzionato dagli impulsi dell’odierno anarco-capitalismo, è responsabile di numerose crisi planetarie che minacciano la popolazione della Terra. L’emergenza climatica, le guerre per la scarsità di risorse, le violazioni dei diritti umani o le migrazioni forzate sono esempi di veri e propri “crimini di sistema” – impossibili da ricondurre penalmente a singoli colpevoli – che potrebbero logorare la società stessa a tal punto da portarla al collasso. Il paradosso della nostra epoca, tuttavia, consiste proprio nell’ostinazione con cui i governi, i maggiori attori dell’economia mondiale e un’ampia fascia della popolazione proseguono le proprie attività, sottraendosi alla necessità di prendere decisioni idonee a fronteggiare questo inquietante scenario.
Di fronte all’inerzia di tali comportamenti, nel febbraio del 2020 nasce ufficialmente a Roma il primo movimento di opinione volto a redigere una Costituzione globale della Terra, quale ultima risposta praticabile alle crisi altrettanto globali che ci minacciano. In occasione dell’assemblea inaugurale, il movimento ha assegnato a Luigi Ferrajoli, professore emerito di Filosofia del diritto presso l’Università degli Studi Roma Tre, l’incarico di presentare il progetto costituente e di stendere una bozza della nuova Carta, punto di partenza per ogni riflessione o ipotesi di modifica future. Viene così pubblicato da Ferrajoli, due anni più tardi, il libro Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio (Feltrinelli, collana “Campi del Sapere”), sintesi teorica delle proposte del movimento che si accompagna, in parallelo, al sito web www.costituenteterra.it.
Gli obiettivi del progetto sono drasticamente ambiziosi e, proprio per questo motivo, soggetti a numerose critiche. Si presuppone innanzitutto che per affrontare le odierne emergenze globali sia necessario risolvere due problemi principali: in primo luogo, l’asimmetria tra l’estensione planetaria di tali emergenze – causata dalla globalizzazione dei mercati – e la limitatezza dei singoli Stati, inadatti a elaborare soluzioni condivise ed efficaci; in secondo luogo, la totale assenza di garanzie di cui soffre il diritto internazionale, incapace di far rispettare le norme sancite dalla Carta ONU e dalle dichiarazioni universali dei diritti fondamentali dell’uomo. Molti governi, come dimostrato da ultimo dalla guerra in Ucraina, si ritengono così autorizzati a violarle sistematicamente, contando sulla propria impunità.
Secondo l’autore, l’unica strada da percorrere è dunque la creazione di una Federazione mondiale di Stati, che spontaneamente rinuncino alla propria sovranità assoluta e aderiscano ad una Costituzione globale della Terra, per costruire un ordinamento costituzionale universale che includa gradualmente tutti i popoli del pianeta. Nata da un patto di convivenza pacifica «tra soggetti disuguali in conflitto tra loro», lo scopo della Federazione – e su questo punto Ferrajoli richiama la sua “teoria del garantismo costituzionale”, già formulata in opere precedenti[1] – sarà assicurare il rispetto del patto e garantire a ogni cittadino i suoi diritti fondamentali, rimediando ai problemi che ancora impediscono la risoluzione delle crisi planetarie.
Per riuscire nell’intento, si dovrà innanzitutto elaborare un «sistema di vincoli da imporre a ogni tipo di potere», così che la politica e la legislazione degli Stati, le relazioni internazionali e i poteri economici privati, nazionali o multinazionali, siano regolati da norme collettive condivise. La sfera pubblica globale dovrà poi prevedere delle nuove istituzioni sovranazionali, che agiscano in modo coordinato sul piano politico ed economico per arginare le crisi che ci minacciano, nonché sul piano giurisdizionale per sanzionare e punire realmente tutti i soggetti o i poteri che trasgrediscono i vincoli imposti.
L’idea di una Repubblica universale, come spesso ricordato, è antica almeno quanto l’opera Per la pace perpetua di Immanuel Kant, che già nel 1795 postulò il superamento della sovranità assoluta degli Stati quale mezzo necessario alla cessazione di ogni ostilità. Un fil rouge, spesso tacciato di utopia o velleitarismo, a cui si legheranno il Manifesto di Ventotene scritto nel giugno 1941 e, pochi anni più tardi, la Carta che diede vita all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Secondo il professor Ferrajoli, tuttavia, mai come adesso tale risoluzione si rivela urgente e necessaria: non una formula utopica, ma uno degli strumenti più efficaci che i governi degli Stati – anche i più forti – possiedono per assicurarsi reciprocamente la sopravvivenza.
La bozza della Costituzione, composta da cento articoli e distinta in due parti differenti, sarà in questo senso la stella polare da seguire per la costruzione dell’ordinamento costituzionale globale. Un documento di carattere “formale” a cui i governi potranno ispirarsi, grazie al contributo del movimento, per decidere congiuntamente la sua struttura, le sue regole e le istituzioni previste a garanzia dei suoi cittadini.
La prima parte, suddivisa in quattro titoli, illustra innanzitutto le ragioni e i fini del documento stesso. La Federazione si ispira ai principi fondamentali della pace, della fraternità e dell’uguaglianza sostanziale tra esseri umani. E, proprio per avvicinarsi a quest’ultimo obiettivo, estende la “cittadinanza della Terra” a tutti gli individui nati sul pianeta. Sulla scorta degli scritti pubblicati dal giurista Hans Kelsen a metà del secolo scorso[2], attraverso tale misura si supera finalmente anche il concetto di cittadinanza statale, sottraendo la garanzia dei diritti fondamentali all’arbitrio delle legislazioni sotto cui si nasce.
I diritti fondamentali assicurati ai cittadini della Terra vengono quindi ripartiti sul piano della libertà e su quello sociale, politico e civile. Se i primi tre ambiti non presentano differenze sostanziali rispetto alle dichiarazioni universali che già possediamo, tra i diritti civili si avverte invece un cambio di rotta. Sconvolgendo il paradigma liberista vigente, si riconducono infatti la proprietà privata, l’autonomia negoziale e l’esercizio di attività di impresa allo status di “diritti-potere” e – data la necessità, ricordiamolo, di imporre vincoli a ogni tipo di potere – vi si applicano severe restrizioni. In particolare, questi saranno subordinati all’obbligo di non nuocere alla sfera giuridica altrui o al sistema ecologico, così che anche la crescita economica globale non sia illimitata, ma volta a tutelare il benessere generale e il nostro habitat naturale[3].
A queste maggiori novità si accompagnerà infine l’istituzione di due nuove categorie giuridiche. Per “beni fondamentali”, da un lato, si intenderanno tutte le risorse naturali o artificiali che i cittadini non possano non comprare, quali l’acqua potabile o i farmaci salva-vita: se ne proibirà la mercificazione, perché vengano inseriti in un “demanio planetario comune”, soggetti a un’unica tassazione sovranazionale e soprattutto garantiti a tutti. Con “beni illeciti”, dall’altro lato, si farà riferimento alle armi da fuoco e nucleari, alle droghe pesanti, ai rifiuti radioattivi e alle energie fossili non rinnovabili. Di questi si procederà dapprima alla progressiva riduzione, infine al totale divieto di produzione, di commercio e di consumo.
La parte seconda della Costituzione, a sua volta divisa in quattro titoli, prescrive invece i nuclei principali del nuovo ordinamento costituzionale, ovvero le sue istituzioni e gli strumenti necessari a realizzarne i fini. Migliorando l’attuale modello fornito dall’ONU, viene prevista la creazione di un sistema federato di “Istituzioni di governo” e di “Istituzioni economiche e finanziarie”, che si occupino della gestione della sfera pubblica globale. Riguardo l’amministrazione politica, il Segretariato generale e il Consiglio economico e sociale promuoveranno una crescita coordinata e sostenibile, sottoponendo il bilancio annuale della Federazione all’Assemblea generale. Quest’ultima sarà l’organo centrale per lo sviluppo del diritto internazionale e della cooperazione tra gli Stati, mentre il Consiglio di sicurezza si occuperà di presiedere al progressivo scioglimento degli eserciti nazionali e delegherà il monopolio della forza a un Comitato di stato maggiore. Tale organo vigilerà sul mantenimento della pace globale e della sicurezza pubblica, anche attraverso la collaborazione delle forze di polizia dislocate nei diversi territori.
Per quanto concerne la dirigenza economica, la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione mondiale del commercio collaboreranno per garantire «uno sviluppo equo e condiviso, informato a un progetto di inclusione internazionale» che rimedi alle abissali disuguaglianze tra le nazioni ricche e quelle povere. Un fisco globale, finanziato dagli Stati membri, dalla tassazione sul demanio planetario e dalle imposizioni progressive su grandi redditi e patrimoni, garantirà il funzionamento del nuovo ordinamento costituzionale e delle sue istituzioni.
Le novità, tuttavia, si presentano soprattutto nell’ambito della legislazione. Per fornire l’effettiva garanzia dei diritti fondamentali sanciti, che essi rientrino nell’ambito politico, sociale, civile o delle libertà, si prescrive in primo luogo la creazione delle “Istituzioni sovranazionali di garanzia primaria”. Queste adempiranno al compito di fornire, ove si rivelino insufficienti, i “minimi vitali” che assicurino a ogni cittadino una vita dignitosa. Tra quelle già esistenti, riceveranno maggiori poteri l’OMS, la FAO e l’Organizzazione internazionale del lavoro, così da fornire i propri servizi di base in ogni Paese che non riesca ad assicurarli. Si istituiranno poi le Agenzie mondiali dell’acqua e dell’ambiente, a sorveglianza del demanio planetario, insieme al Comitato mondiale per le comunicazioni digitali, vigilante sui poteri esercitati dai mezzi di informazione. Al coordinamento delle istituzioni di garanzia primaria verrà delegato il Consiglio internazionale per i diritti umani, che ne segnalerà le violazioni perpetrate su scala planetaria e al contempo opererà «la massima semplificazione e omogeneizzazione delle legislazioni di base degli Stati federati». «Pur nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche e culturali», gli ordinamenti delle singole nazioni saranno lentamente adeguati alle norme dell’ordinamento giuridico globale.
Le “Istituzioni sovranazionali di garanzia secondaria”, d’altro canto, saranno gli organi giuridici addetti a imporre il rispetto delle garanzie prescritte, obbligando ogni potere o soggetto giuridico a seguirle e punendone qualsiasi lesione. Innanzitutto, la Corte internazionale di giustizia – come previsto al giorno d’oggi – si occuperà di dirimere pacificamente le controversie tra i singoli Stati o tra questi e le grandi società multinazionali. La Corte penale internazionale continuerà invece a perseguire tutti i soggetti che si macchino di crimini quali la guerra, l’aggressione, il genocidio o di qualunque azione che leda l’integrità di singoli o di intere comunità di cittadini.
Al loro fianco verrà istituita per la prima volta nella storia la Corte internazionale per i “crimini di sistema”, chiamata a formulare giudizi di verità su molti degli eventi catastrofici, dovuti a comportamenti collettivi, che dilaniano il nostro pianeta. Pur non potendo perseguire penalmente i colpevoli, ne stabilirà le precise responsabilità politiche e svolgerà un ruolo fondamentale nell’influenzare l’opinione pubblica, sollevando lo stigma che questi crimini meritano. La Corte costituzionale globale, infine, rappresenterà il nuovo vertice della gerarchia mondiale delle fonti giuridiche. Occupandosi di dichiarare la legittimità o l’illegittimità di ogni norma prodotta dalle fonti nazionali, dai trattati internazionali o dalle altre istituzioni globali, impedirà che i princìpi giuridici stabiliti dalla Costituzione globale vengano contraddetti. In questo modo, nessuno Stato potrà sviluppare una legislazione che leda i diritti dei propri cittadini, perseguendo derive autoritarie o illiberali, come oggi invece avviene in molti Paesi.
La Costituzione della Terra, per concludere l’iter prescritto dal professor Ferrajoli, sarà sottoposta a un’ampia e condivisa discussione pubblica, al termine della quale verrà depositata presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Entrerà in vigore dopo un mese dal deposito della trentesima adesione o ratifica da parte di uno Stato sovrano. Naturalmente, non mancano coloro che classificano tale iter, anzi l’intero progetto costituente, come una semplice utopia o come grezzo velleitarismo, privo di potenzialità pratiche. In verità, risponde l’autore nell’ultimo capitolo dell’opera, l’espansione di un nuovo paradigma costituzionale oltre lo Stato – dapprima a livello europeo, poi globale – costituisce lo strumento più efficace che possediamo per tentare la strada della salvezza comune.
La pandemia di Covid-19 ha già messo in luce la strettissima interdipendenza tra i popoli della Terra, minacciati da crisi ed emergenze condivise. Per contrastarle in modo coordinato risulta quindi necessario introdurre le suddette funzioni e istituzioni di garanzia nel diritto internazionale, che trasformino le attuali promesse di tutti i governi in obblighi giuridici vincolanti. Il movimento per la Federazione della Terra, tra l’altro, potrebbe unificare sotto di sé gli interessi delle innumerevoli associazioni che si battono per i diritti fondamentali degli esseri umani, esercitando una forte pressione sui rappresentanti dei governi. Nonostante le tempistiche e le profonde difficoltà, il progetto è praticabile, la sua urgenza più che evidente. Ciò che nel concreto ne pregiudica la realizzazione, secondo il professor Ferrajoli, sono semplicemente la mancanza di volontà politica da parte delle classi dirigenti, le opposizioni esercitate dalle élite economiche e finanziarie, i consolidati pregiudizi di molti scoraggiati cittadini. Non tanto la sua natura ideale. «Non è utopistico – infatti – ciò che semplicemente contrasta con la volontà e gli interessi dei più forti».
[1] Luigi Ferrajoli, La costruzione della democrazia. Teoria del Garantismo costituzionale, Laterza, Roma-Bari 2021. Si segnala inoltre: Luigi Ferrajoli, Perché una Costituzione della Terra?, Giappichelli, Torino 2021.
[2] Hans Kelsen, La pace attraverso il diritto, a cura di Luigi Ciaurro, Giappichelli, Torino 1990: analisi della necessità di superare il concetto di cittadinanza e di sovranità assoluta da parte degli Stati.
[3] Interessante il confronto con la riforma approvata il 10 febbraio 2022 dell’Art. 41 della Costituzione Italiana, per cui l’iniziativa economica privata è libera ma «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».