Socialismo, democrazia e uguaglianza sostanziale
- 24 Aprile 2020

Socialismo, democrazia e uguaglianza sostanziale

Scritto da Enrico Verdolini

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Questo contributo fa parte di un dibattito su temi sollevati dall’articolo che apre il numero 6/2019 della Rivista «il Mulino», dal titolo Perché la democrazia è in crisi? Socialisti e liberali per i tempi nuovi, scritto congiuntamente da Giuseppe Provenzano ed Emanuele Felice. Tra i temi sollevati nella discussione la parabola storica del liberalismo e il possibile incontro con il pensiero socialista, le cause delle disuguaglianze, il ruolo e l’apporto delle culture politiche ai cambiamenti storici, le chiavi per comprendere il cambiamento tecnologico, le forme della globalizzazione e la crisi ambientale. Per approfondire è possibile consultare l’introduzione del dibattito con l’indice dei contributi pubblicati finora.


Il recente saggio di Emanuele Felice e Giuseppe Provenzano pubblicato dalla rivista «il Mulino» ha avuto il merito di aprire un dibattito di grande interesse, offrendo molteplici spunti di riflessione, a proposito di tematiche di particolare attualità. Altrettanti spunti sono stati offerti anche dalla recente pubblicazione di Giuseppe Provenzano, La sinistra e la scintilla, in particolar modo dal capitolo terzo, relativo alla ricostruzione dello Stato[1], che pure ha affrontato questioni centrali per il presente contributo, da un punto di vista che si condivide ampiamente. In un dibattito politico sempre più arido, in cui il tempo lungo del pensiero sembra essere stato superato dalla rapidità di un tweet, entrambi gli scritti degli autori rappresentano un esempio, tanto apprezzabile quanto controcorrente, di come ci siano questioni economiche e sociali la cui analisi richiede una riflessione ampia, per concepire risposte politiche accuratamente ponderate. È positiva, pertanto, anche la discussione successiva che si è aperta, ospitata da «Pandora Rivista», perché ha consentito di allargare gli orizzonti del dibattito e di fargli assumere sempre di più una connotazione multidisciplinare.

Quello del rapporto tra poteri pubblici e poteri economici è uno dei principali terreni di confronto fra una moderna complessità del pensiero socialista, da un lato, che sia in grado di proiettare i valori della collettività e della solidarietà nella dimensione del terzo millennio, e la visione propria del paradigma neoliberale, dall’altro, che, forte di un’identità chiara e aggressiva, volta all’interesse individuale, ha condizionato negli ultimi decenni le politiche pubbliche ed economiche di una parte importante dei paesi occidentali, con risultati distorsivi che sono sotto gli occhi di tutti.

In questo terreno di confronto, la strategia essenziale di un pensiero che possa dirsi socialista deve essere quella di avanzare una proposta politica che metta nuovamente al centro del dibattito il ruolo dello Stato e delle politiche pubbliche in ambito economico, proprio perché in tal modo possano realizzarsi quei valori in cui questo pensiero affonda le radici.

La crisi della democrazia cui fa riferimento il titolo del saggio di Felice e Provenzano può essere considerata, nella sua essenza, una crisi del principio di uguaglianza e, in particolar modo, una crisi dell’uguaglianza sostanziale.

È possibile evidenziare, infatti, come la costruzione di ogni democrazia sia fondata su di una condizione giuridica di partenza, il principio di uguaglianza, nel senso delineato da Luigi Ferrajoli[2], come norma di rango costituzionale sancita in tutti gli ordinamenti democratici contemporanei: il principio di uguaglianza, in questo senso, è da intendersi come égalité en droits, per riprendere l’art. 1 della Déclaration del 1789, ossia come garanzia universale dei diritti fondamentali, quali i diritti di libertà, i diritti civili, i diritti politici e (si noti bene) i diritti sociali, diritti che devono essere riconosciuti alla stessa maniera in capo a ogni singolo uomo.

All’interno di ciascun ordinamento giuridico, l’uguaglianza sostanziale può essere realizzata in maniera più o meno ampia: il suo grado di estensione può influire sul corretto funzionamento della rappresentanza parlamentare e può determinare in maniera diretta il diverso livello di sviluppo della democrazia.

Per concretizzare pienamente l’uguaglianza sostanziale, questo è il passaggio fondamentale del ragionamento di Ferrajoli, è necessario però che siano fissati sia un minimum irriducibile, che dei limiti massimi oltre i quali la ricchezza non può andare, così da consentire allo stesso tempo il raggiungimento dell’obiettivo di una piena maturazione della democrazia.

Il nesso che intercorre fra uguaglianza sostanziale, limitazione della ricchezza e democrazia matura, secondo Ferrajoli, è stato colto già da Montesquieu ne Lo spirito delle leggi: «L’amore per la democrazia (…) è l’amore per l’eguaglianza (…). Le ricchezze offrono una potenza di cui il cittadino non può usare per sé, poiché così non sarebbe eguale agli altri (…). Quindi le buone democrazie, con lo stabilire la frugalità domestica, hanno aperto la porta alle spese pubbliche, come avvenne ad Atene e a Roma»[3].

È una banalità affermare che interrogarsi sul significato di una Costituzione significa interrogarsi sul corretto esercizio del potere politico così come, allo stesso tempo, su quali siano le regole cui sottostà tale esercizio e, in particolar modo, quali siano le sue limitazioni. È meno scontato sottolineare come sia fondamentale non circoscrivere il campo d’indagine, ma affrontare la questione in un’ottica ampia ed estenderla anche al rapporto fra potere politico e poteri economici.

Non tutte le Costituzioni contengono una disciplina di quali siano i diritti economici e patrimoniali, delle loro possibili restrizioni e, soprattutto, di quale sia il ruolo dei poteri pubblici nell’ambito economico. Si tratta, infatti, di un elemento caratterizzante le Carte Fondamentali più recenti, a partire dalla Costituzione della Repubblica tedesca di Weimar del 1919, la prima Carta a proporre espressamente una disciplina costituzionale complessiva della funzione dei poteri pubblici in economia, nonché della limitazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà[4].

Nell’Assemblea Costituente di Weimar[5], accanto ai partiti politici di stampo liberale e conservatore, il gruppo dei rappresentanti del Partito Socialdemocratico[6] era di gran lunga quello più numeroso[7], contando 163 membri su 423: con la sua visione economica e politica, di orientamento socialista, assieme agli altri rappresentanti di sinistra ha influenzato la stesura della Carta Fondamentale, così che sono state recepite numerose istanze di natura collettivistica.

Nella Costituzione di Weimar, era presente un quadro molto ampio di norme costituzionali che, da un lato, riconoscevano i diritti economici, dall’altro, fissavano delle riserve sociali che consentivano forme marcate di intervento statale. Nel caso del diritto di proprietà, ad esempio, accanto a una garanzia piena di questo diritto era prevista la possibilità di espropriazioni pubbliche per soddisfare le esigenze abitative della popolazione e per redistribuire la proprietà di terre coltivabili. Era ammessa allo stesso modo l’iniziativa imprenditoriale diretta dei poteri pubblici nel quadro più generale di un’economia di mercato. Non solo la Banca Centrale, il sistema ferroviario e quello postale erano affidati alla mano pubblica, ma era anche disciplinata la possibilità della socializzazione di imprese economiche private, con il loro passaggio in proprietà in capo allo Stato.

Il testo originario della Costituzione degli Stati Uniti del 1787, al contrario, è del tutto privo di una disciplina di questo tipo. Negli emendamenti successivi si trova appena qualche accenno al diritto di proprietà. Questo perché la Costituzione U.S.A. è chiaramente figlia di un diverso periodo storico e di un diverso assetto politico.

Come ricordato dagli stessi Felice e Provenzano, nella Dichiarazione di indipendenza del 1776, la parola «proprietà» avrebbe potuto affiancare altri due termini, «vita» e «libertà», ma non nell’ottica cui si sta facendo riferimento in quest’analisi, di una possibile disciplina delle sue restrizioni, bensì sancendo il suo stretto legame con l’idea di «libertà».

L’approvazione della prima legge antitrust, lo Sherman Act, nel 1890 ha costituito il primo vero approccio giuridico dell’ordinamento statunitense al problema della limitazione del potere imprenditoriale[8]: a distanza di una ventina d’anni, nel 1911, la Corte Suprema U.S.A. ha applicato lo Sherman Act nello Standard Oil Case e nell’American Tobacco Case, dichiarando l’illegittimità dei due monopoli e ordinando la loro dissoluzione in una pluralità di imprese di dimensioni minori[9].

Se si prendono in considerazione, invece, gli ordinamenti costituzionali attuali degli stati europei[10], è possibile notare come la questione della limitazione dei poteri economici non sia affatto estranea alle Carte Fondamentali del Secondo Dopoguerra e, al contrario, costituisca un loro tratto caratterizzante.

Sia nella Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca del 1949 che nel Préambule della Costituzione francese del 1946 (tutt’ora adottato come riferimento dal Conseil Constitutionnel) sono presenti una serie di disposizioni costituzionali riconducibili alla disciplina dei rapporti economici, che prevedono la possibilità di socializzazioni, forme di proprietà collettiva e di gestione collettiva di beni e imprese. La Legge Fondamentale tedesca si distingue per un articolo in particolare, l’art. 87, sulla proprietà e gestione statale della rete ferroviaria che ricorda le analoghe disposizioni presenti nella Costituzione di Weimar.

Il modello prospettato dalla Costituzione della Repubblica Italiana[11] costituisce un unicum nel quadro europeo sotto il profilo della disciplina dei poteri economici: si condivide la soluzione interpretativa proposta da Massimo Luciani[12], per il quale le disposizioni costituzionali dedicate alla proprietà privata e alla libertà di impresa (in particolar modo gli articoli che vanno dal 41 Cost. al 47 Cost.) devono essere lette alla luce del principio di uguaglianza sostanziale. Il disegno di uguaglianza dell’art. 3 Cost. comma 2, infatti, è la chiave di lettura di concetti generali che fissano importanti limiti costituzionali ai poteri economici, come quello di «utilità sociale», «fini sociali», «funzione sociale», «interesse generale». Di fatto, la disciplina costituzionale vuole indirizzare l’azione dei poteri pubblici e, in particolar modo, del legislatore verso quell’obiettivo di trasformazione sociale posto dall’art. 3 Cost. comma 2: le posizioni di vantaggio economico costituiscono un ostacolo da superare nell’ottica del cambiamento collettivo e, pertanto, devono essere oggetto di restrizione.

Non si può trascurare come l’art. 3 Cost. comma 2 abbia costituito il contributo principale del socialista Lelio Basso al dibattito in Assemblea Costituente[13] (come giustamente ricordato nel suo articolo da Gabriele Palomba): lo stesso Basso aveva intuito la natura centrale del concetto di uguaglianza sostanziale nel quadro costituzionale, economico e sociale e riconosceva come «l’essenza dello Stato democratico consista nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo concreto principio sociale»[14].

Nella Costituzione repubblicana, insomma, il potere pubblico non è confinato a un ruolo puramente passivo, di mero contenimento e di restrizione del potere economico. Le istituzioni pubbliche infatti avrebbero gli strumenti per svolgere un ruolo di impulso e di indirizzo dei processi economici, avviandoli verso quegli obiettivi di carattere sociale rappresentati dall’art. 3 Cost. comma 2: per la Costituzione, in definitiva, lo Stato non può subire le dinamiche dell’economia, ma deve poter rivestire funzioni attive, di intervento, di indirizzo e di protagonismo, assumendo in alcune ipotesi l’iniziativa imprenditoriale, facendosi portatore di istanze di trasformazione sociale e collettiva.

Negli ultimi anni, l’attenzione degli studiosi si è concentrata anche su come le Costituzioni europee e, nello specifico, quelle loro disposizioni che riguardano i rapporti economici, debbano essere interpretate alla luce dell’avanzamento del processo di integrazione europea, con la nascita del mercato unico come spazio concorrenziale di libero scambio regolamentato dai Trattati. Attualmente i pubblici poteri statali devono conformarsi alle norme del diritto europeo, coordinandole con quelle dell’ordinamento nazionale: in alcune circostanze, ciò ha determinato un restringimento delle possibilità applicative delle disposizioni costituzionali esaminate. Nel dibattito ospitato da Pandora Rivista sono stati avanzati spunti preziosi di riflessione da Francesco Medico su come il diritto europeo nella sua fisionomia attuale abbia, di fatto, contribuito a sminuire la portata di queste norme costituzionali.

Il tema centrale di questa riflessione vuole essere quello di porre l’attenzione su quale sia lo stato di salute del principio di uguaglianza sostanziale, di ispirazione socialista, in seguito alla dirompente avanzata del neoliberismo e quale sia, allo stesso modo, lo stato di salute degli strumenti di intervento statali e dei vincoli costituzionali posti al diritto di proprietà e alla libertà di impresa nella Costituzione italiana.

Il pensiero neoliberista degli ultimi decenni ha di fatto dato il via a una controrivoluzione ideologica, da intendersi come una progressiva delegittimazione del ruolo dello Stato e, in particolar modo, di quegli strumenti di intervento pubblico necessari a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza sostanziale[15]: questa controrivoluzione ha preso forma in un ampio spettro di politiche, coerenti con la visione per cui il mercato potesse essere liberato da qualsiasi freno e fosse pienamente in grado di autoregolamentarsi.

Le riforme dei sistemi di tassazione attuate in diversi paesi hanno ristretto le capacità di prelievo fiscale complessivo degli Stati e, di conseguenza, le loro entrate tributarie[16]: si tratta di un insieme di innovazioni legislative che hanno finito per allentare la pressione fiscale complessiva sui soggetti detentori di maggior potere economico, indebolendo alcuni degli strumenti più importanti su cui far leva per innescare un disegno di redistribuzione della ricchezza. La riduzione delle aliquote massime applicate nelle imposte sul reddito delle persone fisiche ha assunto una dimensione molto marcata in paesi come gli U.S.A., il Regno Unito, la Francia e l’Italia. A queste prime riforme, si sono aggiunte quelle riguardanti le imposte sulle successioni e donazioni, nonché quelle riguardanti le imposte sulla casa.

I tagli di spesa progressivamente attuati hanno indebolito il welfare state e, con esso, la piena attuazione dei principali diritti sociali, colpendo in particolar modo la sanità e l’istruzione: si tratta di un’operazione, anche in questo caso, non priva di conseguenze, dal momento che è stato intaccato proprio quell’insieme di servizi sociali che più di tutti può contribuire a determinare il perseguimento del disegno di uguaglianza sostanziale.

La politica delle privatizzazioni e della deregulation ha portato al graduale smantellamento di imprese pubbliche, che consentivano allo Stato di agire come protagonista diretto in ambito economico. È quello che è successo in Francia, Gran Bretagna e soprattutto in Italia[17], dove il processo è cominciato con la dismissione delle partecipazioni detenute da enti come IRI ed ENI, per poi proseguire con la trasformazione ex lege di IRI, ENI, INA ed ENEL in società per azioni.

Detassazione, tagli ai servizi pubblici e privatizzazioni hanno contribuito in maniera determinante a delegittimare il ruolo dello Stato e a ridurre gli strumenti di intervento di cui disponeva in un’ottica di riequilibrio generale della ricchezza e di realizzazione del disegno di uguaglianza sostanziale. Si è assistito a un rovesciamento dei rapporti di forza fra potere politico e poteri economici, per cui i secondi hanno finito per prevalere sul primo e a imporsi come forze egemoni.

A questa prima tendenza, di delegittimazione del ruolo dello Stato, è seguita una conseguenza ulteriore, quella di un’assolutizzazione dei diritti patrimoniali, diritti che non sono più percepiti come antitetici nei loro eccessi al disegno di uguaglianza sostanziale, ma sono stati innalzati al rango di diritti intangibili.

Da un lato, si sono allentati progressivamente quei vincoli e quei limiti posti dalle disposizioni costituzionali alla proprietà privata e alla libertà di impresa: lo Stato, il principale attore che avrebbe dovuto plasmare tali limitazioni, dandogli una veste più definita, sotto forma di provvedimenti legislativi e amministrativi, è progressivamente arretrato di fronte a poteri economici sempre più aggressivi. Clausole generali come quelle di «utilità sociale» e «funzione sociale», contenute nella Costituzione della Repubblica italiana, concepite come espressione di istanze di miglioramento della società, sono state compresse nella loro estensione, dal momento che il soggetto che doveva farsi carico di tali istanze è stato gradualmente marginalizzato.

Dall’altro lato, viene dato per scontato l’inquadramento dell’iniziativa economica privata, così come anche della proprietà privata, nella categoria dei diritti caratterizzati da un nucleo centrale intangibile, al pari di altri diritti come il diritto alla salute e il diritto al lavoro. I diritti economici, però, non possono essere intesi come diritti imprescindibili allo sviluppo della personalità di ogni singolo uomo: sarebbe un errore considerarli come tali.

La libertà di iniziativa economica e la proprietà, fra l’altro, non sono dotate della caratteristica dell’irrinunciabilità propria dei diritti fondamentali[18]. Lo stesso Codice civile italiano prevede la possibilità di stipulare patti di non concorrenza (art. 2596 c.c.), che inibiscono in toto l’iniziativa economica, o di contratti di donazione (art. 769 c.c.), che comportano una rinuncia definitiva alla proprietà. La stessa Costituzione, del resto, riconosce all’art. 43 Cost. la possibilità di riserva originaria in capo allo Stato dell’iniziativa imprenditoriale negli ambiti delle fonti energetiche e dei servizi pubblici essenziali.

Non è questa però la percezione diffusa che si registra oggi giorno, dal momento che il neoliberismo ha contribuito a scardinare anche questo schema di ragionamento e il capitalismo, ormai quasi del tutto privo di freni, ha sprigionato quelle forze potenti che, come evidenziato da Felice e Provenzano, hanno determinato l’insorgere delle disuguaglianze.

Sia l’iniziativa economica che la proprietà, senza forti restrizioni, hanno contribuito a formare quelle posizioni di vantaggio economico che costituiscono attualmente gli «ostacoli» cui fa riferimento l’art. 3 Cost. comma 2. Una volta indebolito lo Stato e i suoi mezzi di intervento, una volta allentati i vincoli costituzionali, le posizioni di vantaggio economico hanno assunto una forma eccessiva e del tutto inaccettabile: generando a loro volta disparità economiche e sociali, hanno finito per mettere in crisi, assieme alla democrazia, quello stesso percorso di trasformazione delineato dal principio di uguaglianza sostanziale, verso il conseguimento della giustizia sociale.

L’uguaglianza sostanziale rappresenta pienamente quella che Pietro Calamandrei aveva definito come la «rivoluzione promessa» nella Costituzione Repubblicana dai partiti dell’Assemblea Costituente (due su tutti, P.s.i. e P.c.i.), intesa come «il punto di partenza di una rivoluzione (o di una evoluzione) che si mette in cammino»[19]: questa «rivoluzione promessa» è stata di fatto fortemente intaccata dalla controrivoluzione del pensiero neoliberista che, mettendo in crisi l’uguaglianza sostanziale, mette in crisi la democrazia nella sua forma più avanzata.

Di fronte a questi poteri economici ormai del tutto sciolti da vincoli, qual è allora la controffensiva che deve essere avanzata da un rinnovato pensiero socialista? Se il capitalismo neoliberista ha innalzato delle barriere insormontabili per la singola persona nel proprio percorso verso l’uguaglianza sostanziale, è necessario ristabilire il primato della politica e, con essa, il primato dello Stato, ai quali spetta il compito di farsi promotori del disegno complessivo dell’art. 3 Cost. comma 2. Se il neoliberismo è stato in grado di assumere la dimensione di una forza egemone, allo stesso modo il socialismo non può assumere forme sfumate e deve essere in grado di assumere una nuova identità, di carattere marcato.

Nella parte iniziale della sua pubblicazione, La sinistra e la scintilla, Giuseppe Provenzano ha citato i Discorsi di Niccolò Machiavelli[20], dicendo che se si vuole che una religione o una Repubblica viva a lungo, è necessario che vi sia un continuo ritorno ai valori che sono alle sue radici. Per poter ravvivare il pensiero socialista, pertanto, è necessario rinnovare le radici valoriali su cui poggia, ridando centralità all’obiettivo di uguaglianza sostanziale.

Questo desiderio di un rinnovamento profondo della società nel solco dell’uguaglianza sostanziale è quello stesso desiderio che spinse già i primi socialisti d’Italia, a cavallo fra Ottocento e Novecento (ben prima della scissione di Livorno del 1921), a farsi interpreti dei bisogni più elementari e concreti della popolazione, cercando di dare risposta a essi attraverso i sindacati, le associazioni locali, ma soprattutto il governo dei Comuni e la promozione dei servizi pubblici: è quello che è accaduto in molte città del centro-nord, come ad esempio in Emilia-Romagna, da Reggio Emilia a Ravenna, passando attraverso Imola, Bologna e Molinella, dietro impulso di personalità del primo socialismo ormai quasi del tutto dimenticate[21].

A partire da quelle primissime esperienze, il movimento socialista in Italia si è sviluppato nel corso dei decenni, attraverso varie personalità e varie formazioni politiche, sempre mantenendo ferma come trait d’union quella tensione verso un’ideale di uguaglianza sostanziale. Anche Enrico Berlinguer, nei suoi scritti, si poneva il tema di come il P.c.i., per mezzo di una strategia democratica e parlamentare, sia rimanendo all’opposizione che soprattutto divenendo forza di governo, potesse mettere in atto un programma generale di rinnovamento: «la via democratica al socialismo è una trasformazione complessiva – che in Italia si può realizzare nell’ambito della Costituzione antifascista – dell’intera struttura economica e sociale, dei valori e delle idee guida della nazione, del sistema di potere e del blocco di forze sociali in cui esso si esprime»[22].

Nel quadro contemporaneo, una nuova prospettiva politica socialista può trarre ispirazione dalle esperienze del mondo anglosassone. Se si pensa, ad esempio, a personalità come Alexandria Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, nel Partito Democratico statunitense, e a figure come quella di Jeremy Corbyn, nei Laburisti anglosassoni, si può apprezzare il loro sforzo di portare avanti rivendicazioni di chiara natura socialista all’interno di formazioni politiche di dimensione più ampia, nel tentativo di spingerle su posizioni più avanzate, riuscendo talvolta a condizionare in maniera profonda il dibattito interno ai rispettivi partiti.

Questa missione spetta a un pensiero socialista dai tratti coraggiosi, che sappia dare slancio a una proposta politica ampia e rinnovata, in grado di rappresentare una parte importante della popolazione e di recepire le istanze che emergono dalla società, traducendole infine in un chiaro programma di governo.


[1] Provenzano G., La sinistra e la scintilla, Roma, Donzelli, 2019, pp. 127-184.

[2] Ferrajoli L., Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 2018. Si vedano in particolar modo il primo capitolo e il terzo capitolo.

[3] Cfr. Montesquieu, Lo spirito delle leggi – Volume primo, Torino, Utet, 2002, pp. 116-117.

[4] Bilancia P., Modello economico e quadro costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 56-64, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 56-64; Camerlengo Q., Costituzione, economia, società, Bari, Cacucci, 2017, pp. 39 ss.

[5] Ministero per la Costituente, Undici Costituzioni, Roma, 1946, pp. 143 ss.

[6] Per una prospettiva storica dell’esperienza del Partito Socialdemocratico Tedesco, dalle origini fino alla Repubblica di Weimar, si può fare riferimento a Sunkara B., Manifesto socialista per il XXI secolo, Roma-Bari, Laterza, 2019, pp. 53 ss.

[7] Il secondo gruppo, quello cattolico, era di appena 89 membri.

[8]  Niro R., Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, Cedam, 1994, p. 23 ss.

[9] L’ideologia neoliberista ha determinato un cambio di paradigma rispetto alla concezione originaria della disciplina antitrust, quella che aveva determinato la divisione di Standard Oil e American Tobacco. Il paradigma di riferimento dell’antitrust è diventato quello dell’efficienza economica, in grado di giustificare una pluralità di comportamenti dannosi un tempo classificati come anticoncorrenziali. È stata pertanto superata l’impostazione originaria, maggiormente severa nei confronti del potere economico.

[10] Bilancia P., op. cit., p. 20, p. 58, pp. 65-74.

[11] Sorace D., Il governo dell’economia, in (a cura di) Amato G., Barbera A., Manuale di diritto pubblico Vol. III – L’azione dei pubblici poteri, Bologna, il Mulino, 1997, pp. 111-165.

[12] Luciani M., La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983; Luciani M., Economia nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche – Vol. V, Torino, UTET, 1991, p. 373 ss. Sul legame profondo fra i principi fondamentali della prima parte della Costituzione e articoli relativi ai rapporti economici, si veda anche Spagnuolo Vigorita V., L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, Jovene, 1959.

[13] Dogliani M., Giorgi C., Art. 3, Roma, Carocci, 2017, p. 21 ss. e p. 93 ss.

[14] Cfr. Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione. Resoconto sommario. Seduta n. 5. 11 settembre 1946. La citazione è parte di un ragionamento più ampio di Lelio Basso svolto in seno alla Prima sottocommissione dell’Assemblea Costituente nel corso del dibattito scaturito a partire dalla presentazione della prima bozza dell’art. 3 Cost. (in quella fase, ancora art. 2). Lelio Basso era relatore di questa bozza assieme a Giorgio La Pira. Durante la discussione, si confrontò con personaggi come Palmiro Togliatti, Giuseppe Dossetti e Aldo Moro, facenti parte della stessa sottocommissione, a proposito del contenuto dell’art. 3 Cost. e del concetto di uguaglianza sostanziale.

[15] Lavagna C., Costituzione e socialismo, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 54-56. L’autore evidenzia come l’art. 3 Cost comma 2 possa trovare piena realizzazione esclusivamente nel caso in cui siano utilizzati gli strumenti adatti allo scopo. Nel caso in cui questi strumenti vengano meno, allora la stessa possibilità di attuare il principio di uguaglianza sostanziale viene meno. È presente, pertanto, un legame forte fra uguaglianza sostanziale e strumenti necessari a realizzarla: o entrambe le categorie si concretizzano assieme, o entrambe vengono meno allo stesso modo.

[16] Atkinson A., Disuguaglianza. Che cosa si può fare?, Milano, Cortina, 2015, p. 183 ss.

[17] Bilancia P., op. cit., p. 131.

[18] Luciani M., op. cit., 1983, pp. 36-75; Ferrajoli L., op. cit., pp. 6-7.

[19] Camerlengo Q., op. cit., p. 21.

[20] Provenzano G., op. cit., p. 13.

[21] Gli esempi potrebbero essere numerosi. Si fa riferimento, oltre al ben noto on. Andrea Costa, anche a figure come quella di Giuseppe Massarenti, fervente organizzatore delle prime mobilitazioni sindacali, di cooperative di consumo e di servizi pubblici comunali nella zona della pianura bolognese. Esperienze analoghe hanno caratterizzato molte città dell’Emilia-Romagna, da quelle più popolose alle realtà più piccole, immerse fra i campi della Pianura Padana e nelle mobilitazioni di contadini, mondine e braccianti dell’epoca.

[22] Cfr. Berlinguer E., La questione comunista – Volume secondo, Roma, Editori Riuniti, 1975, p. 627.


BIBLIOGRAFIA

Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione. Resoconto sommario. Seduta n. 5. 11 settembre 1946.

Atkinson A., Disuguaglianza. Che cosa si può fare?, Milano, Cortina, 2015.

Berlinguer E., La questione comunista, Roma, Editori Riuniti, 1975

Bilancia P., Modello economico e quadro costituzionale, Torino, Giappichelli, 1996.

Camerlengo Q., Costituzione, economia, società, Bari, Cacucci, 2017.

Dogliani M., Giorgi C., Art. 3, Roma, Carocci, 2017.

Ferrajoli L., Manifesto per l’uguaglianza, Roma-Bari, Laterza, 2018.

Lavagna C., Costituzione e socialismo, Bologna, il Mulino, 1977.

Luciani M., La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, Cedam, 1983.

Luciani M., Economia nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche – Vol. V, Torino, UTET, 1991.

Ministero per la Costitutente, Undici Costituzioni, Roma, 1946

Montesquieu, Lo spirito delle leggi, Torino, Utet, 2002.

Niro R., Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, Cedam, 1994.

Sorace D., Il governo dell’economia, in (a cura di) AMATO G., BARBERA A., Manuale di diritto pubblico Vol. III – L’azione dei pubblici poteri, Bologna, Il Mulino, 1997.

Spagnuolo Vigorita V., L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, Jovene, 1959.

Sunkara B., Manifesto socialista per il XXI secolo, Roma-Bari, Laterza, 2019.

Scritto da
Enrico Verdolini

Assegnista di ricerca presso Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Ha conseguito un dottorato in Diritto costituzionale all’Università di Bologna. Ha collaborato con l’associazione il Mulino per un progetto di educazione alla cittadinanza. Svolge attualmente attività di studio nell’ambito della Costituzione economica, del principio di uguaglianza, del diritto antitrust e del platform capitalism. È autore di: “Il caso Paolo Fabbri. Il sacrificio della missione partigiana per la Liberazione di Bologna” (Pendragon 2024).

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