Scritto da Pietro Gatta
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Introduzione: la nuova legge sui c.d. ecoreati
“L’ambiente viene definito come l’insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l’habitat e le condizioni di vita dell’uomo, quali sono in realtà o quali sono percepiti”1.
È evidente, pertanto, la necessità di predisporre strumenti di tutela.
La tutela dell’ambiente è caratterizzata dall’essere attuata da una regolamentazione tipica del diritto pubblico. Il carattere pubblicistico è evidente nelle autorizzazioni, nei limiti e nei divieti, nelle prescrizioni di obblighi e, in un secondo momento, nelle sanzioni amministrative e penali in caso dell’esercizio dell’attività senza autorizzazione o di violazione delle prescrizioni. Per il perseguimento dello scopo – tutela dell’ambiente – si è fatto ricorso anche a tecniche di diritto privato, e questo per dare alla P.A. ulteriori strumenti per il perseguimento delle proprie funzioni da un lato, e – dall’altro -, per coinvolgere altri soggetti nella tutela degli interessi ambientali2.
In riferimento alla regolamentazione tipica del diritto pubblico, con la L.n. 68 del 2015 è stata introdotta in Italia la nuova legge sugli ecoreati3. Tali fattispecie – Titolo VI-bis – vengono collocate all’interno del libro II c.p. La parola ambiente entra nel codice penale con i cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale (art.452-bis), disastro ambientale (452-quater), traffico di materiale radioattivo (art.452-sexies), omessa bonifica (art.452-terdecies) e impedimento del controllo (art.452-septies). Sono previste aggravanti ecomafiose, il raddoppio dei tempi di prescrizione, nei casi di lesione o morte, la confisca dei beni e sconti di pena per chi si adopera per bonificare in tempi certi.
Come tutte le leggi è stata accolta da contrastanti commenti al riguardo4. Tuttavia, il mio contributo, non vuole “ridursi” ad una valutazione sulla bontà o meno del disposto (già tanto è stato detto durante il suo iter-parlamentare e tanto si sta dicendo attualmente, dopo la sua approvazione), apparendo più opportuno aspettare la nuova legge alla prova dei fatti.
L’ambiente come nuovo soggetto di diritto nell’evoluzione del diritto soggettivo
Quello che mi propongo di fare in queste brevi osservazioni è – lasciando da parte il campo del legiferare in senso stretto – focalizzare la mia attenzione su uno dei concetti più importanti e controversi degli ultimi secoli – stella polare per alcuni ed “ostacolo” da limitare il più possibile per altri -, della sua evoluzione storica e della sua stretta e diretta connessione con le tematiche ecologiche-ambientali. Mi riferisco alla posizione giuridica soggettiva di vantaggio per eccellenza, ovvero al concetto di diritto soggettivo5 e al suo mutamento nel corso degli anni, volto man mano ad abbracciare nel suo corpus entità sempre più varie, fino a ricomprendere nel “suo perimetro” la nozione stessa di ambiente, annoverandolo addirittura quale soggetto di diritto, e collocandolo in un ruolo da protagonista nel corso dell’evoluzione stessa del concetto. È facilmente intuibile come la modellazione del concetto – diritto soggettivo – in senso restrittivo o, al contrario, in senso espansivo, abbia immediate ricadute sugli aspetti giuridico/politici nelle varie epoche storiche6.
Scomodando Bobbio ed utilizzando il titolo di un suo contributo, noi siamo entrati nella “Età dei diritti”7, tanto che questi vengono divisi addirittura in generazioni: “accanto ai diritti cosiddetti di prima generazione, cioè i diritti di libertà (per intenderci, quelli comparsi per la prima volta nelle carte settecentesche), si sono affermati i diritti di seconda generazione, vale a dire quelli politici e quelli sociali; con il passare del tempo vedono la luce i diritti di terza (il diritto allo sviluppo, alla pace internazionale, alla libertà di informazione) e di quarta generazione, ovvero quelli che potremmo chiamare bioetici, strettamente legati con lo sviluppo delle nuove scoperte scientifiche e delle nuove tecnologie”8.
Oltre alla classificazione dei nuovi diritti, come appena visto, facendo uno sforzo e rivisitando categorie giuridiche collocate al centro della scienza del diritto, si può procedere anche alla classificazione di nuovi soggetti di diritto.
Nella maggioranza dei casi i nuovi diritti spettano al solito vecchio soggetto tradizionale, vale a dire all’essere umano, con la differenza che esso non viene più considerato in astratto ma in quanto facente parte di un gruppo, oppure in una fase della vita o in una condizione particolare.
“La novità più grande è rappresentata dall’entrata in scena di nuovi soggetti che prima non erano mai stati presi in considerazione come titolari possibili di diritti e, in particolare, di nuovi soggetti non-umani. Tra i nuovi soggetti mai venuti alla ribalta prima d’ora ve ne sono due che ricadono pur sempre nell’ambito degli essere umani, e qui evidentemente il riferimento è alle generazioni future e all’embrione. Ma ve ne sono altri due, gli animali e l’ambiente, che vanno oltre i confini della nostra specie”9.
È evidente la stretta connessione esistente tra alcuni dei nuovi soggetti appartenenti all’ambito degli esseri umani, con altri che si collocano al di fuori dei confini dell’uomo inteso in senso stretto e di come, questa connessione, possa palesare il manifestarsi delle varie articolazioni e ricadute che un concetto giuridico o meglio, una posizione giuridica, possa assumere. Mi riferisco alla connessione esistente tra ambiente e generazioni future, risultando evidente come la salvaguardia del primo ricada inevitabilmente sui secondi e di come risulti evidente, in questa connessione, la consequenzialità degli status (posizioni giuridiche) giuridici dovere/diritto. Semplificando: là dove è presente un diritto (per il soggetto A) ci sarà sempre un consequenziale obbligo-dovere (per il soggetto B); il soggetto B non deve frapporsi al godimento del diritto o – in casi come il nostro -, deve rendere più agevole la realizzazione dello stesso, di cui è titolare il soggetto A. Applicando il ragionamento alla coppia generazioni future/ambiente si dedurrà che l’uomo di oggi (soggetto A) ha l’obbligo di preservare la natura per permetterne il godimento alle generazioni future (soggetto B).
È facile rendersi conto della frattura che a questo punto si produce con tutto il pensiero tradizionale in tema di diritti, in quanto il problema cruciale diviene quello di analizzare il tipo di trasformazione che le nozioni di soggetto di diritto e di diritto soggettivo devono subire per potersi adattare alla nuova impostazione e permettere l’ampliamento, ovvero per poter essere resi elastici al punto da consentirci di usarli al di fuori della sfera umana e ricomprendervi la nozione di ambiente. Questo tentativo di allargare la nozione di persona per ricomprendervi esseri non umani è evidente nelle opere di autori queli Joel Feinberg e Tom Regan.
Restringendo il campo al “soggetto di diritto ambiente” ci sono diverse teorie volte a dimostrare la soggettività come caratteristica innata e naturale dell’ambiente, ne indico le principali:
Teorie biocentriche: la comunità bioetica, cioè formata dall’insieme degli esseri viventi e dagli elementi che la supportano, costituisce un tutto organico che possiede un valore in sé;
Teoria dell’ecologia profonda (cosidetta deep ecology): l’individuo è parte del tutto, e si può realizzare soltanto identificandosi con il tutto ossia, nessuno è salvo finché non lo siamo tutti, animali e ambiente compresi;
Teorie del fine o dello scopo: animali e piante hanno ciascuno un loro scopo, incorporato nella loro natura, il quale costituisce il loro bene oggettivo, e quindi hanno il loro diritto di realizzarlo10.
È dagli anni ’70 che alcuni movimenti propongono concezioni diverse dello sviluppo mondiale e lottano per contrastare gli esiti economici, politici e sociali della globalizzazione. Sul versante legislativo, le costituzioni di Ecuador e Bolivia sono l’emblema della volontà di rifondare questi ordinamenti secondo un modello di sviluppo sostenibile e solidale alternativo a quello egemone occidentale11.
Al momento della sua formulazione moderna attorno al XVII secolo il concetto di diritto soggettivo viene definito in termini di facultas moralis, di potere morale: vale a dire di una qualità della volontà e della personalità del soggetto, innata e di tipo sovrasensibile o spirituale, la quale s’imponeva per sua stessa natura come qualcosa di intangibile e di inviolabile. Nelle formulazioni più recenti, il diritto soggettivo, inteso in senso morale, viene visto come un interesse fondamentale dell’individuo, che il soggetto rivendica, e che acquista una dimensione etica quando tale rivendicazione viene fatta non solo per il diretto interessato ma per tutti coloro, cioè per tutti gli altri soggetti, umani e non umani, che si trovano nelle stesse condizioni. “La dimensione etica è data appunto dalla applicazione del principio della universalizzabilità, ovvero da quel principio che è diventato per molti l’unico capace di garantire un grado sufficiente di imparzialità e quindi di intersoggettività ai giudizi morali”12.
È necessario rendersi conto come il diritto soggettivo sia uno strumento indispensabile se si vogliono tutelare i valori non solo per l’uomo ma per tutti i soggetti di diritto, ambiente compreso.
L’Enciclica Laudato si’ di papa Francesco
Cambiando prospettiva ma mantenendoci sullo stesso piano, incentrato sulla grande rilevanza del tema, le considerazioni appena fatte, volte a dimostrare come anche ciò che umano non è può essere considerato parte integrante di ciò che rappresenta la massima espressione dell’individuo, sono avvalorate dall’attenzione che papa Francesco ha riservato alle tematiche ecologiche-ambientali nella sua Enciclica Laudato si’13, già ribattezzata “l’Enciclica verde”. I richiami al tema sono veramente tanti: dai cambiamenti climatici all’inquinamento, dall’usa e getta alla mobilità, dall’accesso all’acqua allo spreco di cibo, dalle rinnovabili alla transizione energetica, dalla velocità che hanno assunto i processi di degrado ambientale alla salvaguardia del suolo, dai danni alla biodiversità al maltrattamento degli animali, dagli Ogm ai rischi per il mare, dalla riqualificazione degli edifici alla deforestazione. Non manca nulla e tutto si inquadra in quella che il Papa chiama la “cultura dello scarto”.
Papa Francesco ci dice, e lo ripete più volte, che il cuore del problema è che la crisi ecologica e quella sociale sono due facce della stessa medaglia: l’una non si risolve senza l’altra e viceversa. “La stessa logica che rende difficile prendere decisioni drastiche per invertire la tendenza al riscaldamento globale è quella che non permette di realizzare l’obiettivo di sradicare la povertà”. La più evidente conseguenza “è il tragico aumento di migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali”. La situazione è poi aggravata, se possibile, dal “debito ecologico”, che segue traiettorie inverse a quelle del debito economico, provocato dall’esportazione di rifiuti dai paesi ricchi verso i paesi poveri e dalla depredazione in quest’ultimi delle risorse naturali14.
Nella lettura del contributo del Pontefice è del tutto evidente il suo intento di profonda sollecitazione intellettuale ed etica sul tema.
Brevi conclusioni
Risulta evidente da queste brevi considerazioni come il tema ambientale ed ecologico in generale, sia man mano venuto alla ribalta divenendo priorità, incardinandosi come fondamento sui cui poggia la stessa esistenza. Prova ulteriore possiamo trovarla nella dimensione che si sta costruendo la chiesa, in questo momento storico: nella sua esortazione alla resistenza contro il paradigma tecnocratico, nell’Enciclica Laudato si’, esorta ad individuare l’ambiente come centro del cambiamento, affermazione resa ancora più forte dal fatto che la chiesa di Francesco si sta immedesimando sempre di più come centro della rivoluzione, assumendone la guida ed offrendole un orizzonte culturale ed organizzandola in uno spessore materiale.
Nel concludere questo scritto mi pongo un quesito: è davvero utile ridurre la tematica ambientale allo scontro delle parti incentrato esclusivamente sul fatto che una legge sia buona o cattiva?
1# http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/9620/1/Baldin_Visioni_LA_10_2014.pdf.
2# Per un approfondimento sugli strumenti di diritto privato per la tutela ambientale v. U. Salanitro, Tutela dell’ambiente e strumenti di diritto privato, in: http://www.lex.unict.it/didattica/materiale08/dirprivatoambiente/lezioni/relazioneprivatenforcement.pdf.
3# Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (GU serie generale n.122 del 28/05/2015).
4# Le opposizioni più forti si stanno incentrando sul termine “abusivamente” inserito nel testo della norma di cui all’art. 452-bis, inerente il delitto di “Inquinamento ambientale” e su vari aspetti che riguardano l’istituto della prescrizione.
5# Il diritto soggettivo è la signoria del volere, il potere di agire, per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico si v. A. Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2004, 64.
6# Il concetto di diritto soggettivo è uno dei più importanti e dibattuti dell’intera scienza giuridica (e politica). Varie sono le teorie che si riferiscono al contenuto ed all’ampiezza dello stesso. La bibliografia a riguardo è ampia, si v. A. Torrente – P. Schlesinger, op.cit.
7# N. Bobbio, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1997, 45.
8# S. Castignone, Introduzione alla filosofia del diritto, Bari, Laterza, 2006, 198.
9# S. Castignone, op.cit., 200.
10# S. Castignone , op. cit., 196-197.
11# Nella Carta Costituzionale dell’Ecuador viene espressamente riconosciuto il diritto dell’uomo a vivere in un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato, che garantisca la sostenibilità e il buon vivere, si v. l’art.14 : “Si dichiara di interesse pubblico la conservazione dell’ambiente, la conservazione degli ecosistemi, la biodiversità e l’integrità del patrimonio genetico del paese, la prevenzione del danno ambientale ed il recupero degli spazi naturali degradati ” e 15: “lo sviluppo, la produzione, la detenzione, la commercializzazione, l’importazione, il trasporto, lo stoccaggio e l’uso di armi chimiche, biologiche e nucleari, di contaminanti persistenti organici altamente tossici, agrochimici internazionalmente proibiti, nonché le tecnologie e gli agenti biologici sperimentali nocivi e gli organismi geneticamente modificati pregiudizievoli alla salute umana o che attentano alla sovranità alimentare o agli ecosistemi, così come l’introduzione di scorie nucleari o di rifiuti tossici nel territorio nazionale.” Questa normativa costituzionale (citata solo in parte) straordinariamente incisiva ed avanzata rispetto alla totalità delle costituzioni vigenti nell’intero pianeta, in pratica, afferma l’ambiente e la natura come soggetti di diritti e non più come mero oggetto del diritto di proprietà.
12# S. Castignone , op. cit., 201.
13# Laudato si’ è la seconda Enciclica di papa Francesco scritta nel suo terzo anno di pontificato. L’argomento principale trattato è il rispetto dell’ambiente, proprio per questo si chiama Laudato si’, frase ripetuta spesso da San Francesco nel Cantico delle creature, che loda il Signore per le sue meravigliose creature. L’Enciclica, come è tipico nei testi pontifici, prende il nome dell’Incipit.
14# http://lanuovaecologia.it/commento/.
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