Diritto del lavoro e norma protettiva. Efficienza economica e possibili letture alternative
- 12 Giugno 2017

Diritto del lavoro e norma protettiva. Efficienza economica e possibili letture alternative

Scritto da Pietro Gatta

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Il contributo si propone di mettere in evidenza come determinate correlazioni spingano sempre più alla ricerca di una tutela del lavoro – da considerare alla stregua di un “bene comune” – da garantire indipendentemente dalla relazione contrattuale. La strettissima congiunzione tra processi di trasformazione del sistema economico, impulsi comunitari volti a “dettare” precise e determinate misure e diritto del lavoro (intendendo lo stesso non solo quale risultato del dettato normativo ma anche come prodotto delle decisioni della giurisprudenza) costituisce un dato di fatto sempre più evidente. Dimostrazione di questa interdipendenza, per quanto riguarda il nostro Paese, è costituita dalle riforme dell’ultimo decennio, messe in atto con l’evidente scopo di fronteggiare il mutamento del capitalismo. L’ampiezza e la profondità delle riforme strutturali del mercato del lavoro, attuate sotto la spinta di esigenze dell’Unione Europea, sono indubbiamente senza precedenti.

A parere di molti, il lavoro, in quanto oggetto di una relazione contrattuale che si immagina radicata in un contesto di mercato, rischia da qualche anno di essere dominato da teorie di tipo iperliberista ([1]). Tali ideologie – che si manifestano soprattutto nelle correnti di pensiero giuridico che si richiamano alla c.d. analisi economica del diritto –  spingono a valutare innanzitutto la congruenza della norma protettiva con l’obiettivo di maggiore efficienza economica.

Prova evidente di quanto detto è rappresentata dalla complessiva modifica della disciplina dei licenziamenti in Italia, ispirata dall’intento di dare flessibilità alle imprese, ma anche sicurezza ai lavoratori (c.d. flexicurity). Modifica avvenuta in due tappe: con la legge 92/12 e con il d.lgs. n.23/15. La prima, come si ricorderà, ha costituito l’esito di una accesa discussione parlamentare e del duro confronto con le parti sociali. Essa rappresenta il frutto del compromesso tra posizioni diametralmente opposte tra forze politiche e sindacali che non volevano modificare la disciplina pregressa e forze che intendevano eliminare la tutela reintegratoria per sostituirla con la sola tutela indennitaria. Un punto di incontro si è trovato nella soluzione che ha conservato la tutela reale solo per le ipotesi più gravi di licenziamento nullo, annullabile o inefficace per mancanza di forma scritta, mentre ha degradato la tutela per i casi di licenziamento non adeguatamente motivato sotto il profilo oggettivo o altrimenti viziato nella forma.

L’articolo 18 S.L. è stato quindi integralmente riscritto. Al posto dell’unica tutela reale, la disciplina successiva alla riforma del 2012, prevede una articolata gamma di soluzioni, dalla più incisiva alla più debole in relazione a una valutazione generale e astratta delle diverse fattispecie operata dal legislatore e al concreto apprezzamento operato dal giudice dei fatti posti a base del licenziamento. A distanza di due anni, in presenza di una crisi occupazionale profonda che ha fatto registrare tassi di disoccupazione molto elevati, si è realizzato un più radicale passo in direzione della piena liberalizzazione della disciplina dei licenziamenti. Ora, appare evidente che il licenziamento, per la sua particolare rilevanza sociale, rivesta un ruolo di particolare importanza: non a caso, del resto, attorno ad esso si è andata sviluppando, nel corso del tempo, una fitta trama normativa e giurisprudenziale che, come appena detto, ha portato il legislatore a intervenire a più riprese sulla materia ([2]).

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Indice dell’articolo

Pagina corrente: Diritto del lavoro: efficienza economica e possibili letture alternative

Pagina 2: La giurisprudenza sul licenziamento

Pagina 3: La tutela del lavoro nel caso tedesco


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Scritto da
Pietro Gatta

Classe 1985. Laureato in Giurisprudenza presso l' Università degli studi di Parma. Attualmente praticante presso uno studio legale. Da sempre interessato alle tematiche ambientali e del lavoro.

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