Scritto da Luigi Pellecchia
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I paradisi fiscali sono paesi nei quali si riscontra un regime di imposizione fiscale molto basso o assente, che rende conveniente stabilire in essi la sede di un’impresa. In alternativa o in aggiunta, questi Stati possono garantire regole particolarmente rigide sul segreto bancario, che consentono di compiere transazioni occulte. Solitamente inoltre le regole societarie consentono l’emissione di azioni al portatore, un insieme ridottissimo di formalità societarie e contabili e norme favorevoli per quanto riguarda i servizi finanziari.
Da un punto di vista strettamente formale lo spostamento di capitali verso queste destinazioni, di per sé, non implica un comportamento illegale: lo stesso trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1994, ha introdotto la libera circolazione dei capitali, così come l’art.63 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Ma ciò che rende un’operazione – sia di natura finanziaria, sia societaria – fraudolenta è la rappresentazione di una situazione che non corrisponde alla realtà, come ad esempio l’attribuzione di redditi che risultino destinati ad una società e invece sono percepiti da una persona.
In questo articolo si cerca di illustrare cosa siano i paesi definiti a fiscalità privilegiata, le fonti normative che disciplinano questo aspetto e come esso sia in realtà molto ramificato e diffuso, anche mediante lo spostamento fittizio delle residenze fiscali.
L’origine dei paradisi fiscali, così come oggi si intendono, può essere fatta risalire al primo ventennio del Novecento, quando alcuni paesi come Svizzera e Lussemburgo hanno cominciato a sviluppare una legislazione più favorevole ai fini delle imposte, ma è dopo la seconda guerra mondiale che il fenomeno dei paradisi fiscali diventa decisivo, quando alcuni paesi offrono ai possessori di capitali un posto sicuro in cui depositarli istituendo il segreto bancario e l’assenza di tasse.
Con il termine di “paradisi fiscali” si fa riferimento, dunque, a Stati o territori all’interno degli Stati stessi, in cui il prelievo fiscale, inteso come l’insieme di tasse, imposte e tributi, è ridotto o addirittura totalmente assente. Si pensi ai fondi cosiddetti “offshore”, ossia ospitati da quei paesi che accolgono banche, compagnie di assicurazione e gestori di fondi (in particolare hedge funds e fondi speculativi), senza imporre alcuna regolamentazione fiscale.
Questo tipo di trattamento è generalmente previsto per i soggetti che vi stabiliscono la residenza fiscale ma, spesso, viene anche riservato a soggetti che, pur non risedenti fiscalmente, apportano comunque capitali per investimenti.
Al fine di contrastare tale sistema elusivo, molti paesi hanno creato meccanismi di controllo conosciuti come CFC (Controlled Foreign Companies) che hanno lo scopo di individuare la localizzazione fittizia, in questi paesi, di redditi significativi in società partecipate estere e che non procedono alla sistematica distribuzione dei dividendi.
Paesi a “fiscalità privilegiata”
Di recente la normativa italiana in merito è cambiata. Oltre all’introduzione di importanti modifiche alla disciplina CFC, la Legge di Stabilità 2016 ha stabilito nuovi criteri di individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata. Nell’ordinamento fiscale italiano la definizione di paesi a fiscalità privilegiata si ricava dal TUIR (Testo Unico Imposte Redditi) all’articolo 167 commi 1 e 4, secondo cui il regime di tassazione è “privilegiato” quando il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Tuttavia, per espressa previsione normativa, da tale nozione devono essere esclusi i Paesi UE e quelli appartenenti al SEE (Spazio Economico Europeo) come Islanda, Norvegia e Liechtenstein con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali che prevedono uno scambio automatico e obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dallo stesso TUIR, i paesi esclusi, possono ricadere nella nozione di CFC quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:
In buona sostanza, dal 2016, in Italia ad un soggetto residente si applicherà la CFC rule (ex black list) qualora detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con un regime fiscale agevolato. Il CFC rule prevede l’applicazione del principio di trasparenza, per cui i redditi conseguiti dalla partecipata estera sono tassati separatamente in capo al socio residente, previa rideterminazione degli stessi secondo le normali disposizioni normative previste per la determinazione del reddito d’impresa.
La tassazione per trasparenza, tuttavia, viene disapplicata al verificarsi di determinate condizioni:
Successivamente, con la circolare n. 35/E/2016, l’AdE (Agenzia delle Entrate) ha avuto modo di chiarire le principali novità che il Legislatore, con il decreto internazionalizzazione prima e con la legge di Stabilità 2016 poi, ha apportato in tale ambito, tra cui abbiamo:
Il principio generale che regola la tassazione in tutti gli Stati moderni è quello della residenza effettiva; pertanto, chi dichiara fittiziamente la residenza nei paesi a fiscalità privilegiata al solo scopo di non pagare le tasse nel Paese ove di fatto continua a risiedere, commette un illecito tributario e rischia quindi un procedimento penale. Tuttavia, è possibile chiedere la disapplicazione del CFC rule dimostrando che l’insediamento all’estero non rappresenti una costruzione artificiosa finalizzata a conseguire risparmio fiscale non dovuto.
Prima del 2016, la norma di riferimento era il D.M. 21/11/2001 successivamente modificato dai D.M. 30/03/2015 e dal D.M.18/11/2015, nel quale si elencavano gli Stati con tassazione notevolmente più bassa rispetto a quella italiana. Tali paesi venivano inseriti in una “Black List” che dava luogo, da parte di questi Stati, a maggiori obblighi informativi. Nella “White List”, invece, venivano elencati i Paesi sui quali non sussisteva alcun sospetto di irregolarità fiscale, pertanto lo scambio di informazioni era minimo.
Con la nuova disciplina fiscale e sulla base dell’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria relativo all’individuazione dei paradisi fiscali ai fini della CFC rule, vengono presi in considerazione anche gli utili pregressi di società che, per effetto della previgente disciplina, non era considerata residente nel “tax haven”.
Il contrasto legislativo ai paradisi fiscali
Il sistema in vigore prevede, dunque, un ruolo molto più attivo da parte delle banche e degli altri istituti finanziari esteri, che implica l’obbligo della raccolta e della trasmissione di tutti i dati anagrafici e patrimoniali dei propri clienti residenti fiscalmente all’estero.
In buona sostanza, per ogni cliente la banca dovrà creare una sorta di cartellino identificativo e trasmetterlo all’Amministrazione finanziaria dello Stato in cui questi abbia la residenza fiscale. Questo sistema di condivisione automatica dei dati dei contribuenti va sotto il nome di CRS (Common Reporting and Due Diligence Standard).
Il CRS è parte di un documento più ampio (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) divulgato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel luglio 2014 e successivamente (Settembre 2014) approvato dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Questo standard oltre che del CRS si compone anche di:
Nell’Unione Europea è stato introdotto con la Direttiva 2014/107 e attualmente vede impegnati ben 98 Stati, secondo i dati aggiornati a gennaio 2018 dal Ministero delle Finanze. Tra gli Stati partecipano anche paesi storicamente considerati poco trasparenti come Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda ed altri.
La tendenza all’adesione a questo standard vede un aumento dei paesi coinvolti nella lista; inoltre, non sono presenti gli Stati Uniti che hanno mantenuto il loro sistema che è simile ma con alcune caratteristiche tipiche del sistema fiscale statunitense quali la natura multilaterale e altri aspetti specifici legati alla disciplina americana, come il concetto di tassazione basata sulla cittadinanza e la previsione di una ritenuta alla fonte per i pagamenti di origine statunitense, il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Secondo la rivista economica Forbes, gli USA non avrebbero aderito al CRS in quanto i dati relativi ai loro residenti vengono già forniti tramite il loro sistema FATCA, il quale, tra l’altro, non prevede la reciprocità nello scambio: aderire al CRS, al contrario, avrebbe esposto i dati dei conti riferiti a residenti esteri sul territorio USA.
Alla base, dunque, di questi accordi ci sono sempre i dati che devono essere trasmessi per consentire il controllo; la reciprocità tra gli Stati delle informazioni rappresenta il cardine fondamentale per costruire una rete fitta al fine di evidenziare situazioni poco chiare e illegali.
Sebbene alcuni Stati per le loro caratteristiche politiche ed economiche continueranno ad attirare capitali ed investimenti attraverso la leva fiscale, tali accordi vanno sicuramente nella direzione di condivisione e conoscenza di informazioni che altrimenti alimenterebbero fenomeni di elusione fiscale.