Scritto da Pietro Gatta
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Da questa premessa, che può apparire astratta, derivano alcune conseguenze pratiche. Corollario determinante e in egual modo incisivo (all’interno del sistema economico-sociale), infatti, sono le ultime pronunce di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ([3]). L’orientamento (c.d. liberale) che sempre più prende corpo nella giurisprudenza di merito e di legittimità è un riflesso dell’alleggerimento delle tutele approntate dall’ultimo ciclo di riforme (2012-2015). Entrando nello specifico, si può dire che: attraverso il controllo sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento – vale a dire: la presenza di ragioni riguardanti l’impresa che non permettono la prosecuzione del rapporto di lavoro, quale ad esempio un’operazione di riorganizzazione – la giurisprudenza è impegnata a contemperare i principi di cui agli articoli 4 e 41 Costituzione, ovvero quello del diritto al lavoro, della libertà di iniziativa economica e della necessaria utilità sociale della stessa.
A tal fine è indispensabile descrivere quanto ritenuto da due orientamenti (il primo ([4]) valorizza il principio della libertà di iniziativa economica espresso dall’art.41 Costituzione, mentre il secondo ([5]) è più incline alla tutela del principio del diritto al lavoro, espresso dall’art.4 Costituzione) volti a determinare quali siano i confini delle operazioni di riorganizzazione legittimanti il recesso. Punto di approdo del dibattito è la sentenza n.25201 del 7/12/2016 con la quale la sezione lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul licenziamento per g.m.o. condividendo, tra i due orientamenti interpretativi, quello più incline a proteggere lo spazio della libera iniziativa economica privata. Vale a dire: è stata riconosciuta la rilevanza della ragione non solo economica ma anche organizzativa come requisito o estremo del giustificato motivo oggettivo.
La sentenza indicata dà atto dei due orientamenti: il primo esige che il licenziamento sia determinato dalla necessità di far fronte a situazioni sfavorevoli non contingenti che impongono scelte in termini di riassetto organizzativo dell’azienda e, tra queste, la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro. Lo snodo argomentativo rilevante di questo orientamento è quello per cui, vigendo nell’ordinamento il principio di stabilità del posto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non può procedere come e quando vuole ai riassetti organizzativi dell’azienda, valorizzando i valori della dignità del lavoratore e della tutela del lavoro al cospetto di concetti quali produttività e competitività. Il secondo degli orientamenti presenti (“orientamento liberale”) afferma la legittimità della risoluzione del rapporto di lavoro decisa dall’imprenditore a seguito di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali dal medesimo addotte nell’esercizio della libera iniziativa economica, quali ne siano le singole finalità e quindi anche quelle volte al risparmio di costi o all’incremento di profitti.
La recente giurisprudenza di legittimità, collocandosi sul versante “liberale” del dibattito, fissa gli obiettivi del profitto, della competitività e produttività in una posizione di preminenza rispetto a valori costituzionali quali la tutela del lavoro e la stessa dignità del lavoratore, reputando i primi come essi stessi un bene per l’intera collettività. Questo approccio rende il contratto uno strumento più funzionale al mercato che alla garanzia di determinati diritti, persino fondamentali, in capo al lavoratore. Considerata la delicatezza della faccenda, dal punto di vista strettamente giuridico, sarebbe opportuno un rinvio della problematica questione alle Sezioni Unite, mentre, visti i dati sull’occupazione non certamente incoraggianti, dal punto di vista di sistema, muoversi in altre direzioni.
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