Scritto da Giuseppe Duso
32 minuti di lettura
La democrazia è diventata una bandiera innalzata da tutti, dalla sinistra e dalla destra, da parti che pure sono in lotta continua tra loro. Come ha ricordato Giovanni Sartori, in un’inchiesta rivolta nel 1948 nell’ambito dell’Unesco a filosofi, politologi, sociologi ed economisti sul tema della democrazia, risultò che tutti si dichiaravano democratici, mentre antidemocratici erano considerati coloro che propugnavano altre idee, insomma gli avversari[1]. Con il concetto di democrazia si ha dunque l’impressione di aver attinto un valore universale, da tutti condiviso: una doxa diventata comune. Ma si tratta di un’opinione così indeterminata da non risultare utile alla comprensione della realtà e nemmeno a costituire un punto di riferimento valido per la prassi. Perciò appare necessario chiedersi in cosa consista la democrazia e quale sia la logica che la sorregge. La presente riflessione si basa su una serie di ricerche dedicate ai concetti mediante i quali è stata concepita la politica nell’epoca moderna. In tali ricerche è stato interrogato il concetto di democrazia o, meglio ancora, quel sistema di concetti che stanno alla base di quelle che sono intese come costituzioni democratiche. Vedremo che quella che è da molti ravvisata come la crisi attuale della democrazia ha tra le sue molteplici cause anche quella costituita da aporie[2] che appaiono strutturali nel modo che si è affermato di concepire la democrazia.
Vorrei qui cercare di mostrare le ragioni che stanno alla base del tentativo, che può sembrare pretenzioso (ma si vedrà il significato che ha il termine), di “reinventare”, di ripensare profondamente la democrazia (G. Duso, Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all’agire politico dei cittadini, Franco Angeli, Milano 2022). Non mi propongo tanto di soffermarmi sul contenuto di questa proposta, quanto piuttosto di mostrare come un compito di questo tipo risulti non più procrastinabile se si vuole ancora parlare di democrazia.
1. Interrogare ciò che appare ovvio
Un lavoro di “storia concettuale” ha come punto di partenza l’interrogazione dei concetti con cui nel presente si pensa la politica. Da qui risale alla genesi di questi concetti, che non sono eterni e universali come si ritiene, ma che, nel significato specifico che hanno assunto, sono nati nel giusnaturalismo moderno del Sei-Settecento. Inoltre, cerca di intendere la logica di questi concetti, che è spesso diversa da quanto comunemente si crede; e infine ne rileva le contraddizioni, in quanto tali concetti producono risultati opposti a ciò che immediatamente sembrano affermare e promettere. Insomma, la ricerca riguarda la genesi, la logica e le aporie dei concetti con cui nell’epoca moderna si è pensata la politica e si è organizzata la vita in comune degli uomini mediante le costituzioni. Dal momento che la forma politica in cui è culminata la razionalità moderna occidentale consiste nella costituzione democratica dello Stato, è su questa che appare necessario concentrare la riflessione.
L’interrogazione della democrazia non comporta una posizione antidemocratica, come potrebbe apparire alla luce del modo di ragionare diffuso, in quanto non contrappone alla pretesa verità della costituzione democratica un’altra pretesa verità. L’interrogazione si colloca, invece, all’interno dei concetti stessi della democrazia, li accoglie e li interroga. Se risulta che essi producono dei risultati che contraddicono l’intento per cui sono nati, si presenta la necessità di ripensarli – mi riferisco a concetti quali uguaglianza, libertà, giustizia, popolo, sovranità, rappresentanza, partecipazione –, di concepirli in modo tale da superare le contraddizioni che si sono manifestate. Questo sforzo propositivo, che segue il movimento critico in cui emergono le aporie dei concetti e dei processi costituzionali, ha dato luogo, per quanto mi riguarda, al tentativo di reinventare la democrazia, nel senso in cui Paolo Grossi (storico del diritto e già presidente della Corte Costituzionale) utilizza il termine di “invenzione del diritto”. In questa accezione esso non indica una velleitaria creazione nell’ambito astratto della teoria, ma, al contrario, la ricerca (secondo il termine latino inventio) e la comprensione dei problemi che la stessa realtà sociale e politica presenta, per poterli affrontare in un modo adeguato e produttivo. Questo lavoro è complesso e ha comportato la rilettura di classici rilevanti del pensiero politico (Aristotele, Marsilio, Althusius, Hobbes, Rousseau, Hegel, Weber, Schmitt, per citare alcuni di quelli che sono risultati particolarmente significativi), in modo diverso da quello che è diffuso nella letteratura critica, e nelle storie del pensiero politico. Ha comportato anche un’analisi articolata della logica che caratterizza una serie di concetti, quali quelli sopra indicati, che vengono ad acquisire spesso un significato diverso da quello che comunemente si ritiene. Si tratta di concetti che trovano il loro senso determinato nella relazione che li lega tra di loro in modo da costituire un vero e proprio dispositivo concettuale, che, come si vedrà, risiede alla base della costituzione democratica.
Cerco qui, tuttavia, di lasciare sullo sfondo tale complessità e di rivolgermi anche a chi non conosce o non è interessato al pensiero politico e alla sua storia, ma vuole comprendere la realtà in cui ci troviamo e il problema che abbiamo di fronte, problema che non viene affrontato dall’atteggiamento, che è diventato consueto nel dibattito politico e culturale, di contrapposizione tra parti avverse, ognuna delle quali è persuasa di possedere la verità. Questa contrapposizione continua a non permettere di affrontare la crisi in cui ci troviamo, che ha la sua radice in buona parte in concetti e in valori a cui si richiamano tutti i partiti proprio nel momento in cui si oppongono tra loro.
Mi limiterò qui ad esporre lo schema di un ragionamento, che tende a mostrare che la necessità di ripensare la democrazia non è una pretesa velleitaria, ma un compito inaggirabile che la realtà stessa in cui viviamo ci pone. Certamente però, per collocarsi in un dialogo produttivo con quanto viene qui detto, bisogna essere disposti a mettere in questione, cioè ad interrogare (che non significa respingere e negare) i concetti a cui solitamente si ricorre non solo per la lotta politica, ma, prima ancora, per avere certezza della propria identità e rassicurarsi di essere dalla parte giusta. Insomma, bisogna essere disposti ad interrogare quello che solitamente appare (anche a noi stessi) come ovvio. Ciò significa essere disponibili ad un atteggiamento filosofico, in quanto la filosofia consiste, nel suo momento fondamentale e genetico, proprio in questo: interrogare ciò che appare a tutti ovvio, chiedere ragione di quella che si presume essere la verità, e porsi in un atteggiamento di ricerca.
2. La democrazia come “potere del popolo”
Partirei dall’affermazione – che cercherò di mostrare essere il risultato di un cammino di ricerca – per cui la democrazia a livello costituzionale è concepita nell’orizzonte della sovranità. Mi riferisco a ciò che appare caratterizzare la costituzione democratica degli Stati, e cioè, innanzitutto, al valore conferito alla volontà dei cittadini, che attraverso le elezioni fondano quel potere che è inteso come il potere del popolo: appunto, del popolo sovrano. Affinché non ci siano fraintendimenti sul senso del presente ragionamento, appare necessario fare una precisazione. In relazione alla nostra Costituzione italiana, è da tener presente che non mi riferisco ai Principi che sono espressi nella prima parte: questi rappresentano la novità delle costituzioni democratiche contemporanee (si vedano a questo proposito le riflessioni di Paolo Grossi) e giustificano i richiami frequenti a tener fermi i valori della costituzione. Questa prima parte contiene un tentativo di determinare contenuti di giustizia, che vengono dalla ragione e da quell’ethos collettivo della società che è uscita dalla vicenda del fascismo e intendono imporre regole condizionanti i poteri dello Stato. Tutto ciò non solo non viene messo in questione dal presente ragionamento, ma, al contrario, costituisce un riferimento fondamentale per il tentativo di ripensare la democrazia. Ciò che qui si intende interrogare sono i procedimenti costituzionali, come le elezioni e la relazione tra i poteri, che caratterizzano la parte prescrittiva della costituzione: insomma l’assetto costituzionale, nel quale la giustizia si declina mediante una razionalità di tipo formale, che è sorta – proprio nel giusnaturalismo moderno – dall’intenzione di superare il conflitto che si determina a causa delle diverse opinioni sulla giustizia, e di produrre di essa un concetto univoco e valido per tutti. Si cercherà di mostrare che la razionalità formale che sta alla base dell’assetto costituzionale non solo presenta delle aporie, ma è smentita da quanto avviene nella realtà. Per questo la parte prescrittiva della costituzione, nella quale vengono presentati quei processi che intessono quella che viene intesa come la legittimazione democratica del potere – cioè le elezioni, il carattere rappresentativo del Parlamento, il suo compito legislativo, il carattere di esecutore della legge che assume il Governo, che si presenta come governo parlamentare –, non appare conseguente al tentativo di determinazione anche materiale della giustizia che è presente nella prima parte della costituzione, e neppure la più idonea a realizzare i valori in essa contenuti e determinati mediante il concetto di persona, la valorizzazione delle forme di aggregazione, il condizionamento che viene alla libertà individuale a causa della relazione sociale e dell’interesse comune.
La seconda parte della costituzione, che riguarda la partecipazione, il comando politico, l’obbligo dell’obbedienza da parte dei cittadini alla legge e la cosiddetta divisione dei poteri dello Stato, è concepita sulla base del concetto di sovranità e delle procedure che richiede la legittimazione democratica. Le due cose sono strettamente intrecciate tra di loro; per cui hanno una qualche ragione coloro che pensano che questa democrazia e il dispositivo della sovranità stiano insieme. Si intenda: non hanno certo ragione ad appellarsi al concetto di sovranità, poiché questo risulta – come si vedrà dal ragionamento che svolgeremo – aporetico e inadeguato a comprendere la realtà odierna, così come a costituire una guida per la prassi. Ma intuiscono che la sovranità dello Stato e il modo in cui nella costituzione è democraticamente fondato il potere sono aspetti strettamente legati tra di loro, fino a farne un tutt’uno. Per il nostro ragionamento è, allora, da tenere presente che l’analisi critica coinvolge ambedue queste dimensioni.
Per capire questo intreccio possiamo chiederci cosa comporti quella nozione di legittimazione democratica del potere a cui si ricorre continuamente, anche quando, a proposito della realtà politica dell’Unione Europea, se ne dichiara la carenza. Schematicamente si può dire che implica l’idea di un popolo formato da cittadini uguali, i quali esprimono singolarmente la loro volontà attraverso le elezioni, e in questo modo fondano l’autorità, cioè conferiscono al corpo rappresentativo (il Parlamento) il potere di esprimere la volontà del popolo, unico soggetto a cui può essere attribuito il potere. Tale volontà si presenta nella forma della legge, che in questo contesto assume il significato del comando a cui tutti sono tenuti ad obbedire. Il Governo, pur essendo esercitato da alcuni e non da tutti, è tuttavia giustificato democraticamente nel suo esercizio in quanto è espressione della maggioranza parlamentare e assume il significato di semplice “potere esecutivo”, cioè dell’esecuzione di quel comando che è attribuito al popolo. L’intero processo definisce quello che viene inteso come potere rappresentativo. Sulla base della razionalità di questa costruzione teorica (di questo dispositivo concettuale) la legge risulta irresistibile, cioè non ammette disobbedienza[3]. E la ragione sta nel fatto che essa è intesa come la volontà del popolo. Ne deriva che l’opposizione nei confronti di essa costituisce la pretesa di una volontà particolare di opporsi alla volontà del popolo (che comprende tutti), e questo non è accettabile, anche perché di fronte al popolo come soggetto politico pubblico, i cittadini sono divenuti dei semplici privati. Insomma, alla legge bisogna obbedire perché in democrazia si intende che la legge, grazie a quel processo che abbiamo schematicamente indicato, la fanno i cittadini, cioè coloro stessi che alla legge devono obbedire. Perciò la legge è in quanto tale giusta, perché, come diceva Rousseau, non si può fare ingiustizia a sé stessi.
Non mi soffermo su ciò; è sufficiente avere schematicamente mostrato quale sia il dispositivo legittimante del potere, che ha come capisaldi i concetti di sovranità del popolo e di rappresentanza politica, e che permette di affermare che il potere è del popolo. Si rifletta bene sul ruolo che assume in questo processo la rappresentanza; risulta assai diverso da quanto spesso si crede. È, infatti, opinione diffusa che i rappresentanti debbano rispecchiare la volontà dei cittadini. Ma il concetto di rappresentanza che si è storicamente affermato con la costituzione nata nel seno della Rivoluzione francese è ben altro. È nell’ancien régime che i rappresentanti avevano il compito di presentare al re i bisogni e le volontà degli ordini e delle corporazioni, di rivendicarne i privilegi e le libertates. In questo caso si trattava di rispecchiare una realtà esistente; non certo dei singoli cittadini, ma dei corpi costituenti il popolo. Ma, con il passaggio dalla rappresentanza per ordini alla rappresentanza per testa, che avviene repentinamente con la Rivoluzione, la funzione della rappresentanza muta radicalmente. Non si possono certo rispecchiare le volontà di milioni di cittadini, ma nemmeno sono più da rispecchiare le volontà di quei raggruppamenti corporativi che, come afferma la legge Le Chapelier, non devono rivestire alcuna dimensione politica nella nuova razionalità che caratterizza l’ordine. Quella che deve venir rappresentata è la volontà del popolo, che non esiste nella realtà: non c’è prima della rappresentazione, per questo deve essere rappresentata. Prima della volontà del popolo che viene in luce mediante la rappresentazione ci sono solo i singoli cittadini, che non hanno una volontà politica: il loro atto politico è quello di conferire potere ai rappresentanti. Si provi a porre la domanda: se il popolo deve esprimersi come una realtà unitaria, come un soggetto che ha un’unica volontà (la legge), come può essere possibile ciò se il punto di partenza è costituito dalla moltitudine indefinita dei cittadini che votano e che hanno volontà diverse (se fossero uguali non si porrebbe nemmeno il problema di dar luogo all’ordine politico)? È necessario che ci sia qualcuno che per tutti esprima questa unica volontà. Questo qualcuno è il rappresentante, o meglio il corpo rappresentativo, il Parlamento, che funziona mediante la regola della maggioranza. Si dice che i cittadini sono rappresentati: ma lo sono non in quanto sono rispecchiati i loro diversi bisogni e le loro diverse volontà, ma in quanto, attraverso le elezioni, essi si riconoscono (a priori) nella volontà del popolo che il corpo rappresentativo produrrà[4]. Per questo non è concepibile un mandato imperativo o vincolante, come poteva avvenire in un contesto medievale o cetuale, e nella costituzione compare la figura, che può apparire strana, o anche in parte contraddittoria, del mandato libero, secondo la quale il rappresentante ha il compito di esprimere la volontà del popolo – ma per questo compito, cioè ai fini di produrre il contenuto della legge, non è vincolato da una volontà determinata espressa dai suoi elettori. Il mandato gli conferisce solamente il potere di essere lui a determinare questo contenuto.
3. Il processo rappresentativo necessario alla sovranità
Non posso qui soffermarmi a mostrare come il nesso di sovranità e rappresentanza costituisca la chiave di quella forma politica che nasce nel giusnaturalismo moderno a partire da Hobbes, considerato spesso come un pensatore assolutista. A questo proposito si è soliti indicare l’irresistibilità del comando politico che caratterizza il Sovrano, ma spesso si dimentica che tale irresistibilità sarebbe impensabile se il sovrano non si presentasse come rappresentante, cioè senza quel nuovo concetto di rappresentanza che, non a caso, viene esposto in quel capitolo del Leviatano (il XVI) che precede la nascita del sovrano mediante il contratto sociale. Questo concetto di sovranità sarebbe impensabile se prima non si mostrasse come sia possibile pensare la società – come una realtà – a partire da una moltitudine infinita e indefinita di cittadini. Ciò appare possibile in un modo solo: che tutti si dichiarino autori delle azioni che compirà l’attore, cioè il rappresentante. Si tratta di quel movimento di autorizzazione, in seguito al quale solamente si può pensare il comando politico come legittimo: esso è assoluto perché ne sono autori proprio coloro che ad esso devono obbedire.
È comprensibile, dunque, che è la logica della sovranità, che nasce con le dottrine del contratto sociale, a costituire la base teorica della democrazia rappresentativa, come ammettono anche quei costituzionalisti che – come Dieter Grimm – riconoscono che la conquista della costituzione moderna avviene in due tappe: la prima teorica, costituita dal giusnaturalismo moderno (cosa ben riconosciuta anche dai costituzionalisti italiani), e la seconda storica, che si può ravvisare nella nascita – con la Rivoluzione francese – delle costituzioni moderne, sulla base dei concetti che hanno avuto nel giusnaturalismo la loro genesi. Infatti, è sulla base del dispositivo concettuale costituito dal nesso di sovranità del popolo e rappresentanza sopra ricordato che si può dire che in democrazia sono i cittadini a fare le leggi. A loro sono attribuite, anche quando si tratta di leggi che al senso comune sembrano ingiuste e legate a fini particolari, che favoriscono qualcuno a scapito degli altri, come sono state le cosiddette leggi ad personam. E questo perché il criterio del giusto non consiste in un giudizio sui contenuti determinati della legge, ma nella forma della legge, che deve essere prodotta mediante il processo di legittimazione sopra descritto, che ha la volontà dei cittadini come punto di partenza. Se è connotata da questa legittimità la legge è, di per sé, a prescindere dai suoi contenuti, giusta. Inoltre, è da osservare che, dal momento che il potere è rappresentativo, cioè è del popolo e dei cittadini, non c’è nessun soggetto superiore che abbia il diritto di giudicarlo[5].
A questo schema formale della democrazia rappresentativa viene spesso contrapposto il concetto di democrazia diretta, e il riferimento usuale è costituito da Rousseau (si pensi al richiamo a Rousseau da parte di movimenti italiani, poi trasformatisi in partiti, che si sono riferiti alla democrazia diretta). Purtroppo, non è possibile in questa sede soffermarsi per un’argomentazione articolata e riferita anche ai testi di questo autore[6]. Qui ricordo solo che la contrapposizione di Rousseau a Hobbes avviene sul piano comune costituito dalla sovranità moderna, che contempla gli individui come punto di partenza e il potere unico come punto di arrivo. L’obiettivo polemico di Rousseau non è certo l’assolutezza del potere del popolo, ma è costituito dal concetto di rappresentanza, in quanto ritiene che il popolo si esprima direttamente e non attraverso la funzione rappresentativa di qualcuno. Tuttavia, a causa del fatto che si colloca sul terreno della sovranità, anche questo Autore è costretto ad imbattersi nella domanda su come sia possibile passare dall’infinita molteplicità degli individui all’unità della volontà generale. Per rispondere è costretto a reintrodurre, in qualche modo, una tale mediazione, sia pure non a livello istituzionale (si pensi alla figura del grande Legislatore). Appare cioè necessario un movimento di messa in forma unitaria delle diverse volontà, o meglio il superamento delle molte volontà particolari mediante una volontà universale, che non è costituita dalla somma di quelle particolari, ma è altra da esse. È necessario che ci sia qualcuno che la esprima e renda possibile ai molti di riconoscersi in essa. Perciò la democrazia diretta si trasforma, di fatto, in democrazia plebiscitaria e, lungi dal risolvere le aporie della democrazia rappresentativa, non fa che riproporle.
Si pensi a come uno strumento che si ispira alla democrazia diretta, quale è il referendum, riproponga il processo appena descritto. Si dice che è il popolo ad esprimersi. Ma come è possibile l’espressione dell’unica volontà del popolo se sono molti, cioè i singoli cittadini, a votare? È possibile perché mediante il voto non esprimono una loro volontà. Ci sono coloro (succede spesso anche a me) che non si riconoscono in nessuna delle due possibilità che vengono proposte, ma ritengono che diverso dovrebbe essere il modo di impostare il problema e altra, conseguentemente, dovrebbe essere la via per trovare una soluzione. In realtà la volontà del cosiddetto popolo è quella che emerge dalla maggioranza dei voti, cioè delle risposte alla domanda che compare nella scheda, domanda che non è posta dal popolo. Qualcuno (Carl Schmitt) diceva: «Il popolo può rispondere, non domandare». Significa che è un soggetto che prende forma nella risposta: non è dunque esso che può formulare la domanda. Il popolo non è un soggetto esistente che precede il referendum, ma il risultato del voto.
Inoltre, è da osservare che anche nel voto referendario si può ravvisare quanto avviene nelle elezioni politiche: non è una volontà determinata del cittadino che si esprime, ma un’opinione, in questo caso relativa all’alternativa proposta. Perciò i cittadini sono in balìa di chi ha la capacità e i mezzi di formare le opinioni. Si pensi a come questo problema sia ingigantito con lo sviluppo attuale dei media e con le notizie – vere e false – che circolano all’interno dei social network. A maggior ragione per il fatto che, salvo il caso di alcuni referendum, che riguardano direttamente la vita quotidiana delle persone, come sono stati quelli sul divorzio e sull’aborto, nella maggioranza dei casi il cittadino non ha i mezzi e le competenze per elaborare sul quesito posto un’idea meditata e fondata. Per fare un solo esempio ci si può riferire alla riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi nel 2016. Un sondaggio ha verificato che la percentuale di coloro che sapevano in cosa consistesse la riforma era così ridotta da essere risibile e ininfluente. I cittadini si sono espressi in realtà pro o contro il Governo o, più precisamente la figura di Matteo Renzi, e non sul quesito che era oggetto del referendum, riguardante il modo di concepire il Senato, il superamento del raddoppiamento dei tempi di decisione dovuto alle due camere, la presenza nel Senato delle autonomie locali. Tutto ciò è rimasto in realtà senza risposta, o meglio su questi problemi il referendum ha prodotto un risultato, quello del mantenimento della situazione esistente, ma al di fuori dalla consapevolezza dei cittadini, la cui intenzione era di usare il voto per confermare o far dimettere Renzi. Inoltre, sia nel caso del referendum che in quello delle elezioni politiche, si può dire che l’opinione espressa spesso è assai lontana dal concreto dei bisogni che i cittadini esprimono: anzi, rischia di risultare addirittura opposta. Ci si chieda, ad esempio, se il voto di gran parte degli americani per Donald Trump sia stato l’esito dell’espressione dei loro concreti bisogni e interessi, oppure la risposta a un’immagine che è stata a loro proposta.
Affinché non si crei confusione, nel momento in cui si tiene presente il dibattito attuale sulla sovranità, è necessario un chiarimento. Molto spesso il termine di sovranità – e, insieme, anche quello di autodeterminazione del popolo – è usato in modo generico e universale, cioè come valido per tutti i tempi. Attraverso di esso si intende cioè indicare l’autosufficienza di un’entità politica che intende essere libera, governandosi da sé stessa, senza ricevere obblighi e condizionamenti dall’esterno. Una tale concezione si può estendere alla polis greca, alla civitas medievale, alla respublica, cioè a tutte le forme di organizzazione politica che una società si è data nel processo storico. Ma nella democrazia moderna sovranità e autodeterminazione hanno un significato più determinato e preciso, nel quale l’autodeterminazione del popolo coincide con l’autodeterminazione dei cittadini come singoli. La sovranità dello Stato richiede che attraverso di esso si manifesti un potere che è attribuito al popolo, e con ciò a tutti i cittadini. Lo dice chiaramente anche il filosofo Jürgen Habermas, il quale, pur avendo la consapevolezza che a livello transnazionale sia necessario ripensare la democrazia, non intende, tuttavia, rinunciare all’autodeterminazione democratica. E così la definisce: «Autodeterminazione democratica significa che i destinatari di leggi cogenti ne sono al tempo stesso gli autori. In una democrazia i cittadini sono soggetti unicamente alle leggi che essi si sono dati secondo procedure democratiche»[7]. Risulta in questo modo evidente che l’autodeterminazione democratica si basa su quel dispositivo della sovranità di cui abbiamo finora parlato.
4. Le aporie della legittimazione democratica nell’orizzonte della sovranità
La descrizione del dispositivo concettuale della legittimazione del potere, su cui ci siamo soffermati, può avere prodotto una certa perplessità, in quanto, se da una parte tale dispositivo appare caratterizzato da una logica lineare, tuttavia esso può sembrare, contemporaneamente, insostenibile. In esso, infatti, emergono alcune contraddizioni, fino ad arrivare a produrre il contrario di ciò che promette e per cui è nato. Non intendo qui soffermarmi su queste aporie (tale aspetto critico caratterizza tutta la prima parte del volume Reinventare la democrazia); ma, affinché il ragionamento possa essere compreso, è opportuno accennare almeno ad un paio di punti. Il primo riguarda lo iato che è prodotto proprio dalla rappresentanza, che pure si presenta come il mezzo che dovrebbe avvicinare i cittadini al potere o, meglio, mostrare che il potere è il loro potere. Il duplice procedimento che caratterizza il potere rappresentativo comporta che l’unità (la volontà del popolo) è dei cittadini ma, contemporaneamente, è sempre altra e diversa da essi, non media il concreto dei loro bisogni e interessi. Questa dualità schizofrenica è presente persino in Rousseau, il quale dice che il cittadino deve riconoscere come sua la volontà generale contro la propria volontà particolare. Si tenga poi presente che nelle elezioni, come si è detto, non si esprime nessuna volontà determinata, ma si indica un nome. Cioè si sceglie chi dovrà decidere, ma non si determina il contenuto di quello che sarà deciso. Si comprende che l’uso spesso fatto del termine consenso a proposito delle elezioni non è appropriato, perché in realtà non si consente nei confronti di un contenuto specifico di volontà, ma ci si riconosce a priori (ci si dichiara rappresentati) come sopra si è detto, nella volontà determinata che il corpo rappresentativo esprimerà. Una volta eletto il rappresentante, i cittadini non si trovano più sul suo piano (che è quello pubblico) per poterlo controllare: mentre il corpo rappresentativo esprime la volontà del popolo, i cittadini possono esprimere solo la loro volontà, che è privata. Essi, cioè, non possono influire sul contenuto del comando; potranno solo scegliere in futuro, nelle elezioni successive, un altro rappresentante. Di fronte all’atto del voto, che in modo inappropriato viene inteso come espressione di consenso, il risultato del processo comporta che alla legge non si può che obbedire. In questo quadro non si può allora considerare il consenso come principio indispensabile e strutturale per la politica, perché esso comporta che chi consente possa anche dissentire.
Certamente la realtà è più complessa, e gli studiosi della rappresentanza politica mettono in evidenza che, oltre all’aspetto di indipendenza che caratterizza i rappresentanti (a cui è attribuito un mandato libero), c’è anche un altro aspetto, quello della vicinanza o della corrispondenza tra eletto ed elettore: questo comporta che ci sia una relazione tra quello che farà il rappresentante e quello che l’elettore desidera (cfr. Reinventare la democrazia, pp. 138-139, e sui partiti il cap. IV). Tale aspetto comporta una riflessione sul significato dei programmi dei partiti: sono questi, infatti, che espongono ciò che i rappresentanti intendono realizzare, permettendo così un qualche legame tra l’elettore e il candidato da eleggere che riguardi le cose da fare. Il candidato, infatti, oltre ad essere caratterizzato dal proprio nome, lo è anche per la sua inclusione nella lista di un partito che si presenta con un programma. Ma è facile constatare che quello che un partito che arriva a governare effettivamente mette in campo non coincide con quello che aveva dichiarato o promesso; spesso addirittura lo contraddice. I programmi sono finalizzati a ottenere quanti più voti è possibile al partito, e, in una situazione in cui i partiti hanno perso il loro rapporto specifico con parti della società, per mostrarsi sempre più partiti di tutto il popolo, i programmi sono diventati sempre più simili e sempre meno significativi. È da ricordare che i partiti, nell’orizzonte della rappresentanza moderna, pur nella dichiarata, e magari a volte anche veritiera, intenzione di fare gli interessi dei cittadini, o di quelli che si trovano in una situazione più disagiata, hanno inevitabilmente l’esigenza primaria di vincere le elezioni e di conquistare il potere legittimo, cioè di costituire la maggioranza parlamentare e di potere conseguentemente governare.
Non potendo soffermarmi sulla discrasia che esiste tra il ruolo che i partiti hanno nella carta costituzionale e quello che realmente svolgono nella realtà politica, mi limito a osservare che nel duplice processo della rappresentanza permane l’aporia di fondo che caratterizzava già la costruzione giusnaturalistica della forma politica: se l’intenzione che la anima è quella di fare degli uomini non dei sudditi, ma, finalmente, dei soggetti (in senso attivo) politici, il risultato prodotto dal dispositivo legittimante è paradossale: è quello di un soggetto politico scisso tra autori che non compiranno mai azioni politiche, e attori (i rappresentanti), che non sono responsabili delle loro azioni, perché non ne sono gli autori.
La democrazia, pensata nell’orizzonte della sovranità, finisce dunque per produrre la spoliticizzazione dei cittadini, negando la possibilità di una loro presenza politica di fronte al potere, tale da permettere anche la resistenza. E questo perché il potere politico è, già per definizione, il loro potere. Si pensi se nella nostra democrazia non abbia ancora il suo significato l’immagine del frontespizio del Leviatano. In essa il corpo del sovrano, rappresentato come un grande individuo, è costituito da tutti gli individui, che occupano ugualmente tutte le parti del suo corpo. Mentre, in una delle figure emblematiche ricorrenti nella precedente storia del pensiero politico, la repubblica era raffigurata come un corpo di donna, le cui membra diverse rappresentavano le diverse parti della società, e il capo aveva la funzione di dirigerle e governarle (c’era perciò differenza tra il governante e i governati), nell’immagine del Leviatano gli individui costituiscono, in modo indifferenziato, il corpo del sovrano: sono essi stessi il sovrano, ragione per cui la loro volontà politica (non quella privata) è quella del sovrano. In democrazia, se il potere è del popolo, che comprende tutti i cittadini, allora questi non hanno una loro dimensione politica che sia altra da quella, espressa rappresentativamente, del popolo sovrano.

Per dare un’altra indicazione delle aporie che si presentano in tale dispositivo concettuale, ci si può soffermare sul concetto di libertà, che costituisce la pietra angolare della politica moderna. Anche in questo caso è utile riferirsi alla genesi del concetto moderno di libertà, che appare in Hobbes. La libertà è intesa nel suo aspetto meramente formale, cioè come l’indipendenza della volontà dell’individuo, che non è condizionata né costretta da altro. Nel XIV capitolo del Leviatano viene definita come «l’assenza di impedimenti esterni». Per capirci, in questo senso è libera l’acqua se non è contenuta dalle pareti del bicchiere e in un piano può espandersi per ogni dove senza trovare ostacoli. A uno stadio più avanzato della costruzione teorica (cap. XXI), si ha una determinazione di tale concezione riguardante l’uomo: «Un uomo libero è colui che, nelle cose che è capace di fare con la propria forza e il proprio ingegno, non è impedito di fare ciò che ha la volontà di fare». In questo senso la volontà è libera se quello che si vuole lo si realizza senza che ci siano opposizioni e ostacoli. In primo luogo, è da notare che un tale concetto mostra di essere connotato da un aspetto nichilistico, perché niente dice del rapporto con gli altri (come se non ci fossero), ma nemmeno di quello che è il bene del singolo, perché se la libertà consiste solo in questo aspetto dell’indipendenza della volontà del singolo, il bene e il giusto si riducono alla mera espressione del suo arbitrio. Non solo, ma, così concepita, la libertà è contraddittoria: si converte cioè nella sua negazione. Infatti, se tutti fossero liberi di muoversi e di agire nella direzione che vogliono, si produrrebbero contrasti e ostacoli dappertutto e nessuno sarebbe più libero.
Si può immaginare di rappresentare questa cosa mediante una figura. Se da una serie di punti sparsi in un piano casualmente escono frecce in ogni direzione, queste finiscono inevitabilmente con lo scontrarsi tra di loro. Altro che libertà! Si trovano ostacoli da ogni parte.
Se poi si ipotizza che l’azione del singolo, che può prendere qualsiasi direzione (tutti hanno diritto di tendere a tutto quello che possono considerare come loro bene), possa essere anche violenta, possa provocare la morte, ciò significa che questa libertà può portare alla morte dell’altro. Ma, dal momento che essa riguarda l’individuo in quanto tale, cioè tutti gli individui, il fatto che io provochi la morte dell’altro comporta anche che l’altro provoca la morte mia. Una tale libertà del singolo si converte nella sua morte (cosa che Hegel aveva ben compreso). Allora l’indipendenza della volontà, che caratterizza la definizione della libertà, cioè il suo concetto, di per sé non risulta sostenibile, in quanto contraddittoria.
Se essa è posta come fondamento, come presupposto della forma politica, allora è necessaria un’integrazione. Possiamo chiederci, in relazione alla figura disegnata, come sia possibile che i singoli punti (gli individui) si esprimano a partire da sé stessi, senza limiti e, contemporaneamente, senza trovare ostacoli. Sembra presentarsi un’unica possibilità. Se si tracciano alcune righe verticali parallele che separano ogni punto dall’altro, e poi si disegnano delle frecce che partono da ogni punto verso il basso, in modo tale che esse rimangono all’interno della corsia in cui il punto è venuto a trovarsi, risulta che è possibile espandere le frecce in modo indefinito, esprimendo tutta la potenza di cui il punto è capace, senza che esse si incrocino mai. Non si determinano, allora, quegli ostacoli che si producevano prima che fossero tracciate le linee di demarcazione.
È quello che avviene per gli atleti che corrono i cento metri. Ognuno rimane all’interno della propria corsia e tutti possono correre a loro volontà, l’uno più dell’altro, esprimendo senza limiti la propria potenza; e questo senza ostacolarsi vicendevolmente. Sono liberi di correre quanto vogliono e possono, ma questo solo se tutti sono obbligati a restare all’interno della loro corsia. Occorrono cioè le corsie, che impediscano che uno invada lo spazio dell’altro. Fuori di metafora, le corsie sono le leggi, cioè i comandi del sovrano (poi del popolo sovrano) che sono obbliganti per tutti. Allora, affinché sia pensabile questo concetto di libertà, bisogna pensare contemporaneamente un potere che crei le corsie, cioè che esprima dei comandi a cui tutti devono obbedire: che esprima un potere irresistibile, che non può, cioè, essere messo in questione da nessun cittadino, il quale è protetto e garantito per quanto riguarda la sua libertà privata solo in quanto è all’interno dello Stato con il potere che lo connota. Ma ciò significa che la costruzione teorica che era partita da quella definizione della libertà come indipendenza della volontà trova il suo compimento nell’altro della libertà: il potere del sovrano. Solo quest’ultimo rende pensabile quella libertà. Se il presupposto della costruzione teorica consiste nella libertà degli individui, il suo compimento comporta un potere del corpo collettivo, nei confronti del quale essi sono sudditi. Logica coerente e rigorosa, certamente, ma che rivela anche la sua interna aporia, la sua contraddizione.
Mi limito, infine, ad aggiungere un’osservazione. Nelle costituzioni che nascono da questo dispositivo della sovranità non c’è pluralità (e mi riferisco sempre alla parte della costituzione che riguarda l’obbligazione, la legittimazione del comando, la legge e i rapporti tra i poteri): sono previsti solo i cittadini e lo Stato, il soggetto individuale e quello collettivo; non sono presenti gruppi, aggregazioni, parti. Essi ci sono, ma sono relegati nella società civile; non devono avere nessun ruolo nella legittimazione del potere politico, che avviene mediante le elezioni, nelle quali da solo il cittadino, al di fuori di ogni relazione e con le sue sole opinioni, entra nella cabina elettorale (significativa a questo proposito, nella Rivoluzione francese, la legge Le Chapelier sopra ricordata). Tenere presente questa negazione della pluralità risulta importante per il compito che si pone dopo questa fase critica del ragionamento, quella cioè che riguarda la proposta sulla direzione da prendere per superare la crisi della democrazia, la proposta di un nuovo modo di intenderla.
5. La legittimazione democratica non esiste nella realtà
A prescindere dalle aporie che comporta il dispositivo legittimante della democrazia che si basa sulla logica della sovranità, si può constatare che tale legittimazione nella realtà non esiste. Gli elementi di questa legittimazione – le elezioni, un Parlamento che, in quanto rappresentativo ha il compito legislativo, un Governo parlamentare – producono una realtà che non solo non è comprensibile con il ruolo che la costituzione attribuisce loro, ma risulta addirittura opposta a questo ruolo. Dunque, la legittimazione democratica, nel modo in cui è stata pensata, non solo è astratta, ma anche contraddittoria. Per evidenziare ciò possiamo seguire (con qualche postilla) le osservazioni recentemente proposte dal costituzionalista tedesco Dieter Grimm (si veda il saggio Le condizioni della legislazione democratica), che non è certamente un contestatore o un critico del sistema, ma un giurista che è ben convinto della “conquista” rappresentata dalle costituzioni moderne a partire dalla Rivoluzione francese. In discussione con Habermas, Grimm mostra chiaramente quel significato dell’autodeterminazione che abbiamo indicato. Ma mostra anche che essa viene disattesa nella realtà nella quale ci troviamo; non solo non esiste, ma risulta anche inattuabile.
Egli comincia con l’osservare che il Parlamento, che dovrebbe essere il fulcro decisivo della legittimazione democratica (in quanto garantisce che il potere sia rappresentativo) in realtà è ininfluente. E lo si vede dal fatto che, anche quando si devono prendere decisioni su leggi importanti, il dibattito viene a mancare: l’aula è spesso vuota. Si riempie quando si vota, ma come si vota? Sulla base della decisione prese dai partiti fuori del Parlamento. Non solo i parlamentari spesso non hanno competenza sui temi relativi alla legge che devono votare, ma, come sopra si è indicato, il legame che essi hanno con gli elettori implica la figura dei partiti e dei loro programmi. Al punto che è spesso vissuto come uno scandalo e un tradimento degli elettori il comportamento di colui che in aula si discosta dalla linea del partito o che, addirittura, passa a un altro partito. Proprio in riferimento al legame tra eletto ed elettore spesso alcuni invocano il mandato imperativo, che intendono (contraddittoriamente) come uno strumento consono alla democrazia diretta, anche se questo è palesemente in contrasto con il ruolo legittimante che ha la rappresentanza nella costituzione.
Dunque, le decisioni del Parlamento sono prese in realtà – fuori da qualsiasi discussione parlamentare – dai partiti di maggioranza, o meglio, dai loro leader, come risulta chiaramente dalle trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, grazie alle quali sono divenute evanescenti o sono del tutto scomparse le strutture organizzative, di studio e di discussione interne ai partiti, e la volontà dei partiti si è venuta a identificare con quella dei loro capi. Da ciò risulta che le decisioni sono frutto dei leader dei partiti di maggioranza che sono gli stessi che, quotidianamente, si accordano tra loro per governare. Perciò si può dire che, nella realtà, il compito legislativo viene assunto dal Governo. E questo riguarda non solo i decreti-legge, ma anche le leggi di origine parlamentare, se quello che si è descritto è il reale funzionamento del Parlamento. Ben si capisce che un tale parlamento non può certo costituire un organo di controllo dell’azione dell’Esecutivo. Viene così a mancare quello che è considerato un caposaldo della costituzione democratica, cioè la separazione dei poteri. La presenza dei partiti come soggetti politici (al di là della lettera della costituzione) comporta l’annullamento della divisione dei poteri, almeno per quello che riguarda il Legislativo e l’Esecutivo (resta certo il potere giudiziario, che però deve dipendere dalla legge, e non può sostituirsi al Legislativo).
Si può a questo punto aprire una parentesi per rimarcare che questa concentrazione del potere nel Governo, tale da mettere in dubbio la funzione di controllo del Parlamento, si determina proprio in una democrazia di tipo parlamentare: è il suo paradossale prodotto. Perciò coloro che oggi si scandalizzano per la concentrazione del potere nell’Esecutivo, e invocano il ritorno alla vera e originaria funzione del Parlamento, sembra non si rendano conto del modo reale in cui avvengono i processi costituzionali. Essendo i partiti di fatto i soggetti reali delle decisioni (mentre nella carta costituzionale sono indicati come semplici associazioni, che devono permettere ai cittadini di organizzarsi per partecipare alle decisioni politiche), ed essendo il Governo il prodotto della maggioranza parlamentare, la volontà del Parlamento e quella del Governo tendono a identificarsi. E questo proprio nella democrazia parlamentare! La considerazione che il potere e la funzione legislativa si sono concentrate nel Governo, e questo anche a causa dei compiti sempre maggiori che lo Stato ha assunto in merito alla regolamentazione e previdenza sociale (Grimm, Le condizioni della legislazione cit., p. 44), complica la figura geometrica che abbiamo sopra delineato in relazione al nesso libertà-potere. Infatti, le leggi non determinano solamente le corsie, le regole che impediscono che la libertà di un cittadino lo porti ad invadere lo spazio dell’altro, ma sono veri e propri atti di governo, che intervengono sulla vita concreta dei cittadini, la modificano e ne cambiano le condizioni. E questo senza che i governati possano costituirsi in soggetti che attivamente intervengono in questo processo. Se tale è la situazione, il richiamo alla lettera della costituzione democratico-parlamentare appare destinato a non produrre i risultati che si ripromette.
Una tale constatazione non comporta che si debba accettare il fatto che il potere concentrato nell’esecutivo sia senza controllo. Al contrario, essa vuole mettere in luce quanto sia urgente riuscire a concepire quella supremazia dell’organo rappresentativo con la sua funzione di controllo sul Governo che l’attuale Parlamento non riesce a svolgere. Anticipando l’indicazione della via che questa analisi critica cerca di aprire, si può dire che il compito è quello di ripensare la democrazia con la consapevolezza che il comando politico è collocato non nella legge ma nel governo. Ciò comporta l’esigenza di concepire la legittimazione non nella forma del potere rappresentativo, ma mediante una concezione democratica del governo, nella quale i governati contino – non solo, ma contino più della, pur necessaria, funzione di governo.
Chiudendo la parentesi, si può proseguire con le considerazioni di Grimm. Se nel Parlamento non c’è nessun vero dibattito e la decisione è precostituita, ne risulta che viene a cadere un altro caposaldo della costituzione democratica, cioè il ruolo attivo delle minoranze. Si può dire che nella situazione attuale questo ruolo sia irrilevante, o venga proprio a mancare. Se a volte il Parlamento si oppone all’azione dell’esecutivo, questo avviene a causa della crisi interna dei partiti della maggioranza o di uno di essi, e dunque coincide con la crisi dello stesso Governo. Quello che il sistema garantisce è che, nel suo rapporto con l’opinione pubblica, la minoranza possa divenire a sua volta maggioranza. Ma, per quanto riguarda la determinazione delle leggi e il controllo dell’azione di governo, la minoranza non appare svolgere un ruolo che abbia una sua efficacia. Il conflitto tra maggioranza e minoranza, come ora si realizza, non si mostra produttivo per il governo del Paese. L’atteggiamento consueto delle opposizioni consiste nel dire che tutto ciò che è fatto dall’esecutivo è fatto male, perché è fatto dalla parte opposta. Allo stesso modo i partiti che governano non fanno nessun tesoro nemmeno di quelle proposte dell’opposizione che potrebbero essere utili per i cittadini; e questo per riaffermare il proprio esercizio del potere. Nella polemica continua si perde il problema di cosa sia da fare, in quanto conta solo chi lo fa (sottoprodotto, questo, della razionalità formale della concezione moderna della politica). Invece che costituire una dialettica produttiva per la democrazia, questo conflitto tra destra e sinistra appare sterile ed è diventato ormai insopportabile per molti cittadini. A questo si aggiunga che, a causa della verità che entrambe le parti pretendono di possedere, manca la disponibilità a considerare i veri problemi, che spesso si collocano proprio nel piano comune in cui avviene lo scontro, e per i quali nessuno dei contendenti ha la capacità di portare, non dico soluzioni, ma un contributo rilevante. Si pensi ad esempio alla disuguaglianza di ricchezza e di risorse tra i cittadini, che non è certo eliminabile, ma che ora è divenuta tale da minare una vera vita democratica in cui i cittadini si sentano effettivamente sulla stessa barca.
Tale quadro mostra che lo schema legittimante del potere rappresentativo, che ha la sua chiave proprio nel potere legislativo, e dunque nel ruolo del Parlamento, è del tutto inesistente nella realtà; e ciò avviene non a causa di intenzionali deviazioni antidemocratiche (tutti intendono essere democratici, anzi più democratici degli avversari), ma dei compiti stessi (amministrativi e di assistenza sociale) che lo Stato è venuto ad assumere nella complessa situazione contemporanea, e inoltre della presenza dei partiti, i quali, fin dal XIX secolo, si sono posti come mediazione tra società civile e Stato. In tal modo viene ad essere minato il principio stesso dello Stato di diritto: come osserva Grimm, se l’amministrazione non è vincolata dalla legge, essa decide liberamente; ma, quando decide liberamente, i giudici non dispongono di criteri sufficienti per verificare se abbia rispettato la legge (Grimm, Condizioni della legislazione democratica, p. 45).
A completare questo quadro sono rilevanti ancora due osservazioni, sempre di Grimm. La prima consiste nel riconoscimento del fatto che a livello non solo economico, ma anche giuridico, si determinano processi di dimensione mondiale, che risultano condizionanti per gli Stati, i quali, anche quando ritengono di prendere, in modo democratico, decisioni come veri soggetti sovrani e indipendenti, sono piuttosto costretti da vincoli che provengono da processi nei quali sono coinvolti, e che non dipendono da loro. A questi si può aggiungere la presenza di una realtà sovranazionale come l’Unione europea, che fa sì che l’indipendenza sovrana degli Stati di fatto non ci sia più. La seconda riguarda il ruolo che svolgono i gruppi di interesse. Questi, che non dovrebbero influire sulle decisioni politiche, in realtà si trovano in un rapporto di negoziazione con gli organi pubblici, con l’Esecutivo e con lo stesso Legislativo, e li influenzano entrambi. In tal modo sono, di fatto, rilevanti e decisivi, ma al di fuori di ogni trasparenza e delle procedure che la legittimazione democratica richiede. Ciò comporta che spesso le decisioni politiche, che appaiono prese attraverso procedimenti democratici, si formino nella realtà in modo diverso, che si può definire allora come antidemocratico.
Tutto ciò non risulta da deviazioni contingenti della democrazia, ma ha carattere strutturale. Insomma, è lo stesso dispositivo legittimante a produrre il suo contrario e l’idea che in democrazia il cittadino conta tutto si converte nel fatto che il cittadino non conta nulla nel reale processo di governo. Non possiamo non chiederci se non sia anche a causa di questa percezione che i cittadini partecipano alle elezioni in numero sempre più ridotto. Si pensi che, se è il 50% degli aventi diritto a votare, la maggioranza è costituita dal 25% + 1. E la volontà di una parte così piccola di cittadini si impone come la volontà di tutto il popolo. Ma non c’è una realtà del popolo al di là di quella volontà che appare attraverso il rito delle elezioni? Ha ancora senso chiamare democrazia quella che ravvisa l’atto politico del cittadino nelle elezioni e il suo fulcro nel carattere rappresentativo del potere legislativo, se quelli che si sono visti sono i risultati che produce?
Grimm conclude: «Certo, si dovrà accettare l’idea che la Costituzione non possa più regolare nella stessa misura la produzione di decisioni collettive vincolanti come avveniva quando lo Stato era limitato alla sola funzione di conservazione dell’ordine». Aggiunge poi che bisogna adattare la costituzione alla nuova situazione, nella misura in cui ciò è realizzabile. E si ferma qui. Ma noi, che non siamo costituzionalisti, seguendo la logica del ragionamento, possiamo permetterci di porre una domanda più radicale. Se la legittimazione democratica non solo non c’è più, ma produce il suo contrario (la spoliticizzazione del cittadino), allora, se vogliamo tenere fermo il principio democratico dell’uguaglianza, non dell’uguaglianza numerica (assurda), secondo cui uno vale uno, ma l’uguale dignità di tutti, e il principio secondo cui tutti devono (in modo diverso) partecipare alla vita politica, allora il compito di ripensare la democrazia non risulta inevitabile? Non abbiamo sotto i piedi un terreno solido sul quale poggiare e del quale poterci accontentare. Bisogna ripensare la democrazia teoricamente e costituzionalmente. E se questo è un rischio, è un rischio che non si può non correre.
6. Non è possibile un costituzionalismo europeo se non si ripensa la democrazia
Fino a qui si è cercato di mostrare come si imponga l’esigenza di un modo nuovo di pensare e organizzare costituzionalmente la democrazia a partire dalla crisi che si può riscontrare nella stessa dimensione degli Stati nazionali. Ma questo compito si presenta anche seguendo un’altra via, cioè quella della realtà europea. Bisogna riconoscere che l’Europa è ormai la dimensione in cui è necessario per noi pensare la politica. Spesso si ricorda che l’Unione Europea ha avuto origine dagli Stati sulla base di una loro decisione sovrana. Perciò molti ricordano che gli Stati sono i signori (Herren) dei trattati e dell’Europa, che da essi è nata. Questo è vero, ma in tal modo si dimentica che, se i trattati sono nati da un atto che gli Stati hanno compiuto per proprio volere, tuttavia, la necessità di dar luogo a una realtà politica europea ha la sua vera causa nell’insufficienza che essi hanno riconosciuto, proprio in relazione alle finalità per le quali lo Stato moderno è nato: cioè il benessere dei cittadini, la difesa, la sicurezza, la pace, la libertà. Il fatto che l’Unione nasca dall’accordo tra membri diversi mostra come, già nella sua genesi, questa realtà sia nuova in relazione alle costituzioni degli Stati nazionali, che implicano, all’origine, un potere costituente. E tale diversa genesi rivela anche la diversa struttura che deve avere questa nuova realtà politica: quello che appare necessario, come alcuni costituzionalisti ammettono, è un nuovo modo di concepire la costituzione, un nuovo costituzionalismo. Infatti, i membri che si sono accordati non intendono certamente perdere la loro dimensione politica, divenendo sudditi di una nuova sovranità. Essi non possono non rimanere in Europa soggetti politicamente attivi. Ma lo sono insieme: questa la vera novità. Il che significa che essi non sono più sovrani (cioè indipendenti), e non è sovrana nemmeno una presunta unità europea che si collochi sopra di loro, come avverrebbe se tale unità fosse concepita al modo di uno Stato federale. La realtà plurale che si è formata è bensì superiore ai singoli Stati, ma è costituita da essi stessi nella loro unione. Ben si capisce come l’Unione europea ponga così un compito totalmente nuovo, che non può essere risolto con le esperienze precedenti, né quella degli Stati nazionali, né quella di uno Stato federale come gli Stati Uniti d’America.
Se per lungo tempo la denuncia del deficit di legittimazione democratica che si attribuiva all’Unione Europea era avanzata sulla base del mantenimento del concetto di democrazia che abbiamo fino a qui considerato, ora sta emergendo chiaramente la consapevolezza che non è sulla base della legittimazione democratica quale si è attuata nella costituzione degli Stati nazionali che si può concepire l’organizzazione dell’Europa. Un libro recente (M. Bozzon, L’Europa che manca. Il problema di un nuovo federalismo, Franco Angeli, Milano 2025), attraversando i lavori di importanti costituzionalisti e filosofi (Grimm, Bogdandy, Pernice, Beaud, Habermas, Balibar, e Hofmann), mostra come emerga la consapevolezza che non è con lo schema della costituzione democratica statale (che esclude radicalmente, come si è sopra visto, una pluralità di soggetti politici, in quanto sono concepibili solamente i singoli e il popolo sovrano, i cittadini e il potere statale) che è possibile concepire costituzionalmente una realtà plurale come l’Unione Europea, nella quale la pluralità degli Stati membri non vuole annullarsi, ma rimanere protagonista. Diversi giuristi e filosofi presentano allora la necessità di un nuovo costituzionalismo, e questa esigenza viene specificata mediante il termine di federalismo; ma non manca in alcuni di essi la consapevolezza che bisogna superare la teoria dello Stato e della sovranità, e dunque quegli elementi teorici che appaiono ancora condizionare la tradizione del federalismo moderno, il quale sembra fermo all’alternativa tra Confederazione di Stati sovrani e la sovranità dello Stato federale. Dunque, alla sua base stanno ancora i concetti di sovranità e di Stato.
Alla fine di uno dei tentativi più rilevanti di concepire una costituzione federale, Olivier Beaud (O. Beaud, Théorie de la fédération, P.U.F., Parigi 2007) si chiede come mai le esperienze nate in modo federale (e si riferisce agli Stati Uniti e alla Germania) siano mutate in Stati centralisti. A questo aveva già risposto bene Carl Schmitt: perché si sono organizzate costituzionalmente adottando la legittimazione democratica – cioè elezioni nelle quali sono i singoli individui a votare, un Parlamento inteso come potere legislativo e un governo inteso come esecutivo, e perciò legittimato rappresentativamente. Qui la pluralità non ha più un ruolo politico determinante. Anche nello Stato federale l’unità si realizza come altra e superiore nei confronti della pluralità dei membri. Per rispondere alla nuova sfida che la realtà europea pone, occorre invece un nuovo costituzionalismo, un nuovo federalismo[8].
[1] Cfr. G. Sartori, Democrazia e definizioni, il Mulino, Bologna 1976/ 2025 , p. 10.
[2] Aporia deriva dal greco e significa “mancanza di strada”: indica cioè quell’impasse che si crea nel momento in cui la verità che si credeva di possedere appare contraddittoria, e dunque tale che ad essa non ci si può più appellare. Allora il termine mostra che ci si imbatte in una contraddizione, e che questa impedisce di continuare a pensare ciò che si credeva vero. Così quello che appariva ovvio, una opinione da tutti condivisa, lascia il posto allo smarrimento e alla costatazione che non vi è più la via per il pensiero. Da qui la meraviglia e la ricerca, la necessità di pensare la cosa in modo diverso, di trovare un’altra strada, di passare dalla mancanza di strada alla euporia, alla buona strada.
[3] Lascio qui da parte tutta una serie di complicazioni che si presentano, al fine di fare emergere il nucleo teorico di fondo. Nelle costituzioni democratiche alla legge non ci si può opporre con atteggiamenti contrari, almeno di principio, perché di fatto anche atteggiamenti di resistenza a volte vengono tollerati e riescono persino a risultare fecondi in relazione al mutamento delle leggi o alla produzione di nuove leggi (cfr. D. Canale, Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale, Laterza, Bari-Roma 2017). Ma di principio la resistenza non può essere ammessa perché autori della legge sono considerati i cittadini. È a questo proposito significativo, nel momento di nascita della costituzione italiana, il dibattito dei Padri costituenti relativo all’articolo 50 (divenuto poi 54), che doveva sancire il diritto di resistenza. Mentre in un primo momento pareva quasi ovvio che, nel momento in cui si usciva da un regime autoritario e fascista, si affermasse la possibilità di resistere al comando da parte del cittadino, poi, la considerazione che nel potere legislativo è il popolo che si esprime, ha portato all’abbandono dell’intenzione iniziale e alla formulazione di un articolo in cui si ribadisce l’obbligo per il cittadino di ubbidire alla legge.
[4] Sul significato determinato del concetto moderno di rappresentanza rimando a G. Duso, La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto, Franco Angeli, Milano 2003, e, più sinteticamente Id., La rappresentanza come problema della filosofia politica, “Cosmopolis”, XVII, 1-2.
[5] Questo quadro logico di fondo è complicato dai principi della Costituzione sopra ricordati, e dalla presenza della Corte costituzionale. È tuttavia da ricordare che la Corte costituzionale non si sostituisce al potere legislativo, ma lo presuppone, e inoltre che le costituzioni moderne implicano il concetto di popolo come potere costituente.
[6] Rimando per questo a G. Duso, La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto, Franco Angeli, Milano 2003, sp. pp. 92-95.
[7] J. Habermas, La crisi dell’Unione Europea alla luce di una costituzionalizzazione del diritto internazionale. Saggio sulla costituzione dell’Europa, in Id., Questa Europa è in crisi, Laterza, Roma-Bari, 2012, qui p. 45.
[8] A questo scopo appare necessaria una riflessione che non può essere certo esaurita in questa sede: un tentativo nella direzione di un nuovo federalismo, oltre che nella seconda parte di Reinventare la democrazia, è presente in Duso, Come pensare un’Europa federale, ora ripubblicato come saggio finale in Id. Il federalismo di Althusius, collana “Archivio aperto” dei “Quaderni fiorentini”.