Alain Supiot e la “Gouvernance par les nombres”: il ruolo dell’analisi giuridica nella società ultraliberale
- 18 Settembre 2018

Alain Supiot e la “Gouvernance par les nombres”: il ruolo dell’analisi giuridica nella società ultraliberale

Scritto da Giuseppe Aprile

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L’opera di Alain Supiot è generalmente poco conosciuta in Italia, dove difatti la sua traduzione è alquanto limitata[1]. Questo è probabilmente dovuto – da un lato – alla difficoltà di far rientrare la sua “analisi giuridica” in una disciplina come la filosofia del diritto, che nelle facoltà di giurisprudenza italiane è spesso destinata a risolversi in una storia delle dottrine giuridiche o in una teoria dell’interpretazione e – dall’altro – alla resistenza intrinseca che un’analisi non giuridica del diritto positivo incontra in ambienti che hanno storicamente fatto della “purezza del diritto”[2] una nota di metodo.

Questo contributo si propone di esaminare la specificità dell’indagine del teorico francese e di illustrarla attraverso uno dei concetti cardine del suo pensiero, al centro di un corso tenuto al Collège de France tra il 2012 e il 2014: la Gouvernance par les nombres.

 

L’analisi giuridica come psicoanalisi sociale

Come anticipato, è utile sottolineare che l’analisi giuridica di Supiot, è – più propriamente – un’analisi non giuridica del diritto positivo. Il termine “giuridico” si riferisce infatti alternativamente all’oggetto o al metodo dell’indagine e mai a entrambi: si tratterà cioè di leggere un fenomeno sociale attraverso la lente del diritto positivo (come è esplicito dal titolo della cattedra al Collège de France “Etat social et mondialisation: analyse juridique des solidarités”) ovvero di partire dalla datità del diritto positivo per risalire alle origini di una qualche “patologia” sociale, in quella che – non a caso – assomiglia a una operazione psicoanalitica. Come infatti precisa lo stesso teorico in chiusura del corso:

“l’analisi giuridica non permette di raggiungere le profondità esplorate dalla psicanalisi, ma può comunque contribuire a identificare i movimenti di fondo all’opera in una società e a diagnosticare i mali che l’affliggono”[3]

Nelle intenzioni del giurista francese il diritto positivo è dunque un prodotto di un determinato contesto sociale e una attenta analisi dell’attività giuridica può essere indicativa delle patologie della psiche collettiva almeno quanto un’analisi dell’attività onirica lo è di quelle della psiche individuale. Con un notevole vantaggio: a differenza dell’attività onirica, quella giuridica è, in larga misura, controllabile.

 

La Gouvernance par les nombres

Chiarito a grandi linee il proposito di metodo, è possibile muovere verso quello di merito. Il “movimento di fondo” che in questa occasione l’analisi del diritto positivo permette di identificare è il sogno occidentale della plasmabilità della legge sul calcolo razionale, vale a dire della convertibilità del “governo delle leggi” nella “gestione[4] attraverso parametri numerici”.

Questa aspirazione, osserva Supiot, risale almeno all’antichità greca, quando non solo i pitagorici individuavano l’arché nel numero, alimentando l’idea di un ordine cosmico e politico commensurabile, ma lo stesso Aristotele nell’Etica Nicomachea divideva la giustizia in due sottospecie, quella “distributiva”, geometrica, che impone l’attribuzione di cariche in proporzione ai meriti e quella “correttiva”, aritmetica, che si esprime nella necessità di un risarcimento “integrale” dei danni causati dai consociati, secondo una logica tutt’oggi propria del sistema di responsabilità civile francese.

Tuttavia, un terzo tipo di “giustizia” spesso tralasciato dai commentatori, ispira secondo Aristotele le associazioni votate allo scambio reciproco che devono assicurare coesione tra i propri membri: la giustizia “di reciprocità proporzionale”, rispetto alla quale il filosofo greco omette ogni formulazione matematica contribuendo al momentaneo tramonto del sogno della “calcolabilità” dell’armonia sociale.

Sarà invece la nascita della contabilità – inizialmente a livello d’impresa – a costituire la prima forma di normatività ancorata al numero: dopo i primi esperimenti in epoca romana, l’invenzione medievale della partita doppia nelle città mercantili italiane ha, per la prima volta, “conferito verità legale a dei numeri”[5], aprendo la strada a un tipo di “veridizione” – per usare un lessico foucaultiano – trasposta successivamente a tutti gli ambiti del governare quali l’amministrazione, la giurisdizione e la legislazione.

L’amministrazione statale si è per esempio appropriata di questo meccanismo attraverso l’uso della statistica (che nasce infatti etimologicamente come Staatistik in Germania e concettualmente come “aritmetica politica” in Inghilterra[6]), fondata dal 1897 sulle distribuzioni “normali” di Pearson, che secondo Supiot “segnano la nascita di una normalità indotta dall’osservazione dei fatti, con vocazione a imporsi e a sostituirsi alla legalità del sistema giuridico”[7]. Con conseguenze non neutrali: in primis la trasformazione del “soggetto di diritto” in “oggetto di cura”[8] e, in secondo luogo, la sovrapposizione metodologicamente scorretta di qualificazione giuridica e qualificazione statistica. Difatti, sottolinea il teorico, esiste una sostanziale differenza fra le due operazioni, in quanto la prima viene stabilita con linguaggio verbale sulla base di un processo contraddittorio a differenza della seconda che, priva di contraddittorio, si ancora all’universalità del numero. Il risultato è quello di conferire un’inappellabile forza normativa a un processo tecnico.

Secondo Supiot, questa utopia di un ordine scientifico-economico della società fondato sulla tecnica è uno dei tratti comuni di capitalismo e comunismo. Se infatti il liberalismo classico concepisce il diritto come oggetto dotato di una intrinseca validità, posto a fondamento dello spazio economico di libertà in cui si muove l’homo oeconomicus, comunismo e ultraliberalismo[9] invece – seppure con le ovvie differenze – guardano al diritto come strumento di “costruzione” dell’ordine economico, valido solo se e in quanto efficace a garantirlo. È questo, secondo Supiot, il più recente esempio di scivolamento storico dal paradigma del “governo delle leggi” a quello della “gestione attraverso i numeri”, caratterizzato dal rifiuto dell’eteronomia e di un mondo “verticale” a vantaggio di un mondo piatto, in cui l’obiettivo ultimo è l’assoluta autonomia degli individui.

Non è un caso, evidenzia il giurista, se la nascita delle dottrine economiche ultraliberiste è accompagnata in Europa dallo sviluppo della French Theory, i cui esponenti propugnavano il rivolgimento dell’ordine stabilito sotto forma tanto della “parfaite souveraineté de soi sur soi”[10], del governo del solo individuo su se stesso, quanto dell’ideale normativo del rizoma, metafora botanica di un ordine decentralizzato e fondato su relazioni binarie tra elementi periferici indipendenti, contrapposta all’immagine “tradizionale” dell’albero, i cui rami si snodano invece a partire da un unico tronco centrale, ben radicato al suolo e a sviluppo verticale[11].

Questo tentativo di sradicamento, di elisione di ogni imperativo categorico, che ha spostato la fonte della norma dalla legge al numero, trova quindi diverse manifestazioni in un diritto positivo che è sempre più relegato allo statuto di “prodotto”, di “elemento tecnico” in maniera del tutto innaturale e come unico risultato collaterale della scelta di una dottrina economica.

 

Manifestazioni della Gouvernance par les nombres

L’ancoraggio del diritto al numero ha in realtà delle manifestazioni storiche, prima ancora che giuridiche. E con l’istituzione nel 1969 del Premio Nobel per l’Economia, che di fatto ha elevato una scienza sociale al rango di scienza naturale, questo processo è stato concettualmente ancora più semplice. Se difatti già nel 1947, nel caso United States c/Carroll Towing Co. il giudice Hand aveva elaborato una formula matematica per decidere sulla condanna al risarcimento del danno[12], la nascita della dottrina Law and Economics, che ha trovato in Richard Posner il principale esponente, ha formalizzato l’idea che i diritti debbano essere allocati secondo una logica di massimizzazione dell’utile individuale e previa valutazione dei costi-benefici di una certa configurazione, indipendentemente cioè da riferimenti a principi ultimi. Questa logica è per esempio evidente nella teoria della “efficient breach of contract” che, a dispetto della forza di legge del contratto tra le parti, autorizza la non esecuzione del contratto quando è più vantaggioso indennizzare la controparte che eseguire la prestazione prevista.

Stesso discorso per il principio di dignità che, contrariamente alla definizione kantiana come “ciò che è superiore ad ogni prezzo”[13], è stato assoggettato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea al rispetto del principio di proporzionalità[14] che è il metro generalmente utilizzato per bilanciare diritti fondamentali dello stesso rango. Nel caso specifico, la Corte ha reso quindi “quantificabile” la dignità umana, imponendone la conciliazione con la libera concorrenza e la libera circolazione di merci e capitali e consentendone quindi la limitazione in nome di altre “libertà fondamentali”. Questa presa di posizione della Corte è in realtà solo una conferma del fatto che l’Unione Europea è storicamente sede di elezione della Gouvernance par les nombres: Supiot osserva, infatti, che le stesse “regole d’oro” sul rapporto deficit/PIL fissate dal Trattato di Maastricht del 1992 e riviste dal TSCG[15] nel 2012 rappresentano dei feticci numerici piuttosto che delle soglie dal reale significato macroeconomico.

Se questa è la situazione a livello di diritto comunitario, altre manifestazioni evidenti della “gestione attraverso numeri” si ritrovano – secondo Supiot – in ambito di diritto positivo societario e del lavoro.

In campo societario, negli ultimi anni, diverse leggi in Francia hanno subordinato alcune voci della remunerazione dei dirigenti d’impresa al raggiungimento di obiettivi numerici di performance[16], e la stessa gestione della cosa pubblica è sempre più orientata – secondo il modello del New Public Management – a modelli aziendalistici. Quanto al diritto del lavoro, è qui che Supiot ravvisa il cambio di paradigma più importante: i lavoratori rinunciano all’azione a vantaggio della reazione[17] e l’economia del contratto di lavoro non ruota più attorno al concetto di subordinazione (che ne è la categoria giuridica tradizionalmente distintiva), ma a quello di autonomia nella subordinazione, cosa che trasforma il contratto in un vincolo di tipo personale. Se infatti con il compromesso fordista il diritto del lavoro si è occupato di formalizzare uno scambio quantificato tra tempo e costo dell’attività di lavoro, stabilendo a quali condizioni la subordinazione era autorizzata, il suo smantellamento a partire dagli anni Ottanta ha portato a una formalizzazione dello scambio tra tempo e costo della reattività sul lavoro.

All’obbedienza si è sostituita la programmazione e finti “nuovi diritti” sono stati creati per dare ai lavoratori la sensazione di maggiore autonomia in una impresa che è invece sempre più una istituzione “totale”. Per esempio, la legge del 2013 che da rubrica istituiva « de nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours » non ha in realtà fatto altro che procedere a una privatizzazione di intere fette della previdenza sociale complementare (“assurance maladie”) che sono quindi transitate dalle voci di spesa pubblica a quelle degli investimenti privati all’interno del bilancio dello Stato, un’operazione che – valutata alla luce del feticcio numerico del taglio del disavanzo – non può che risultare estremamente virtuosa.

 

Supiot e i pericoli della Gouvernance par les nombres

Evidentemente, i pericoli di questa progressiva privatizzazione e “scientizzazione” della sfera normativa non sono nuovi nella storia dell’uomo. L’inversione della gerarchia tra pubblico e privato e la sostituzione della sacralità della lex con una normatività tecnica hanno di fatto caratterizzato i regimi totalitari del secolo scorso (esempi ne sono la “legge” biologica della razza ariana o l’ambizione leninista di far sedere ingegneri e agronomi in Parlamento al posto dei politici[18]) prima di costituire il perno teorico del neoliberismo. Friedrich Hayek si riferisce infatti alle “tre leggi fondamentali della natura” identificate da Hume nel “Trattato sulla Natura Umana” per combattere il “miraggio della giustizia sociale” e sostenere la necessità di un mercato libero[19]; tre leggi “naturali” quali la stabilità della proprietà, il suo trasferimento tramite consenso e la necessità di mantenere fede alla parola data, che non a caso sono principi di diritto privato.

Tale programma di erosione dell’eteronomia (e quindi del diritto pubblico) a vantaggio dell’autonomia privata è votato secondo Supiot a spaccare la comunità politica e a porla di fronte a uno “stato di eccezione” che può risolversi tanto schmittianamente con la presa di potere da parte del soggetto la cui volontà si impone, quanto – come sembra profilare il teorico francese riguardo al nostro tempo – con un ritorno a sistemi politici precedenti all’esperienza dello Stato moderno, quale il sistema feudale, in cui alla legge si sostituiscono legami di fedeltà di tipo personale, proprio come l’analisi giuridica del diritto positivo sembra dimostrare.

In definitiva, quello che pare suggerire Supiot è che se il diritto oggi è ridotto a mero prodotto tecnico per tecnici, la colpa è di un preciso programma teorico di sradicamento dell’eteronomia. L’autoreferenzialità e il chiuso formalismo degli ambienti accademici giuridici, perciò, non possono più essere addebitati (se mai hanno potuto esserlo) alla necessità di “purezza” Kelseniana; la loro origine deve piuttosto essere ricercata nel difetto di autocoscienza di una generazione di studiosi che sono stati formati operatori tecnici come parte integrante del progetto teorico di riferimento.

Il diritto non è infatti “di per sé”, un prodotto tecnico, ma lo diventa se non è concepito come una tecnica di limitazione del potere politico. Ragione per cui alle riflessioni sulle alternative teoriche e istituzionali al fallito progetto neoliberista i giuristi – che ne sono stati a pieno titolo inghiottiti – possono e devono contribuire, a patto di andare oltre la spesso sterile interpretazione dei testi e con la consapevolezza, derivata da operazioni come l’analisi giuridica di Supiot, che hanno invece tra le mani raffinati strumenti di teoria politica.


[1] Risultano tradotti in italiano solamente “Homo juridicus” (Mondadori, 2006) e “Lo spirito di Filadelfia” (Et. al. Edizioni, 2011)

[2] Per via di una interpretazione rigida (quando non erronea) della “Reine Rechtslehre” – “dottrina pura del diritto” – di Hans Kelsen.

[3] A. Supiot, La Gouvernance par les nombres – Cours au collège de France (2012-2014), Fayard 2015, pag. 407. Il testo raccoglie le lezioni del corso, in francese. Tutte le citazioni qui presenti sono quindi traduzioni libere dell’autore dell’articolo.

[4] Forse il termine italiano più adatto nel contesto a rendere il francese “Gouvernance”

[5] Ivi, pag. 123

[6] Ivi, pag. 119. La statistica nasce etimologicamente come Staat wissenscahft – “scienza dello Stato”.

[7] Ivi, pag. 135

[8] Già individuato da Foucault come uno dei tratti caratteristici della biopolitica.

[9] Questa la nozione utilizzata da Supiot per riferirsi al complesso delle dottrine economiche “neoliberali” in voga a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

[10] Il riferimento è a uno degli ultimi scritti di Foucault “Histoire de la sexualité – l’usage des plaisirs” edito da Gallimard nel 1984.

[11] La metafora del rizoma è presente in G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et Schizophrenie – Mille Plateaux, Editions de Minuit, 1980.

[12] Secondo la formula di Hand, il danno deve essere risarcito se B < PL, ovvero se il prodotto dell’entità del danno (L, dall’inglese loss) e della probabilità che questo si verifichi (P) è superiore al costo – per il responsabile – della prevenzione del danno stesso (B, dall’inglese burden), cosa che proverebbe “scientificamente” la sua negligenza.

[13] Ivi, pag. 102

[14] Sentenza CGUE Viking, 11 dicembre 2007, punto 46.

[15] Trattato sulla Stabilità, sul Coordinamento e – in maniera molto significativa per questo scritto – sulla Governance nell’Unione Economica e Monetaria, altrimenti noto come Fiscal Compact.

[16] È il caso della Loi 21 aout 2007 o della Loi Macron del 2015.

[17] Una rinuncia all’azione estremamente pericolosa per la sopravvivenza della sfera politica come suggerisce Hannah Arendt in Vita Activa.

[18] Ivi, pag. 171

[19] Ivi, pag. 179

Scritto da
Giuseppe Aprile

Ex allievo di Scienze Mediche della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è attualmente studente in giurisprudenza italiana e francese tra l’Università di Firenze e l’Ecole de droit de la Sorbonne a Parigi. Appassionato di fotografia e teatro, si interessa principalmente di teoria politica, diritti e studi sulla globalizzazione.

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