Scritto da Angela Garzone
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Al centro del conflitto politico tra Barcellona e Madrid c’è la Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la indipendencia de Cataluña che regola l’organizzazione del referendum (detta anche legge n. 19/2017), approvata il 6 settembre dal parlamento della Catalogna grazie all’appoggio delle forze che sostengono il governo[6], con la caratteristica di essere vincolante all’indipendenza catalana rispetto alla Spagna, poiché se il referendum fosse stato a favore della secessione le autorità della Catalogna avrebbero dovuto dichiarare unilateralmente l’indipendenza della Regione; nel caso contrario tali autorità avrebbero dovuto indire nuove elezioni[7]. También establece que «el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política» y que «el Parlamento de Cataluña actúa como representante de la soberanía del pueblo de Cataluña».Secondo la legge n. 19/2017 il popolo catalano è un soggetto politico sovrano, e per tale motivo può esercitare il diritto di decidere liberamente e democraticamente il proprio status politico, e che il Parlamento della Catalogna è rappresentante della sovranità dei catalani.
Il Parlamento catalano afferma che questa legge sia il frutto del mandato emanato dalle elezioni del Parlamento di Catalogna del settembre del 2015 e della suddivisione del patto politico fissato con la Costituzione spagnola del 1978 successivamente la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo sullo Statuto di autonomia catalana del 28 giugno 2010. La ley apela al Derecho internacional , como por ejemplo a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y la Resolución 1999/57 sobre Promoción del derecho a la Democracia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , ya las diferentes resoluciones aprobadas en el Parlamento, como por ejemplo la Resolución 98/III sobre el derecho a la autodeterminación de la nación catalana, la Resolución 631/VIII sobre el derecho a la autodeterminación y sobre el reconocimiento de las consultas populares sobre la independencia y la Resolución 5/X por la cual se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.La legge n. 19/2017 invoca il diritto internazionale ( ad esempio i Patti internazionali sui diritti umani accolti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 1966, e la risoluzione 1999/57 sulla promozione del diritto alla democrazia della Commissione sui diritti dell’uomo)[8]. Il giorno seguente il Tribunale costituzionale spagnolo ha sospeso questa legge sul referendum in quanto rischiava di prevalere sui poteri dello Stato spagnolo, violando anche la Costituzione spagnola, che proclama l’unità indissolubile della Spagna (art. 2 cost.) e la sovranità nazionale (art. 1 comma 2 cost.). In base alla legge n. 19/2017 la Catalogna avrebbe il «diritto imprescrittibile e inalienabile all’autodeterminazione», in senso «favorevole all’indipendenza». Il giorno seguente l’emanazione della legge n. 19/2017, il Consiglio di Stato emana il Testo del parere, in cui viene analizzata la legge voluta dal Parlamento catalano, e secondo il quale in base all’articolo 96 della Costituzione della Spagna i trattati internazionali ratificati dalla Spagna rientrano tra le fonti del diritto nazionale, e l’articolo 10 comma 2 cost. sancisce che le norme riguardanti i diritti fondamentali e le libertà pubbliche siano interpretate in maniera conforme ai trattati internazionali applicati in tale settore[9].
Nel Testo del parere emesso dal Consiglio di Stato si scrive che dal punto di vista processuale l’approvazione della legge n. 19/2017, ai sensi dell’art. 81 dello Statuto della Catalogna, viola il diritto per i parlamentari di esercitare la propria posizione che garantisce l’art. 23 della Costituzione spagnola[10]. Dal punto di vista sostanziale vengono violati i seguenti articoli costituzionali: l’articolo 1 comma 1 e l’articoli 2 che riconoscono l’unità della Spagna e nel popolo spagnolo la sovranità nazionale; l’art.1 comma 3 che riconosce la monarchia parlamentare come organizzazione politica dello Stato spagnolo; l’art. 9 comma 1, secondo cui «I cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al rimanente ordinamento giuridico»; l’art. 168, che prevede una procedura ben precisa per la riforma costituzionale[11]. Inoltre sembrerebbe esistere anche la violazione degli articoli 1, 2.4 e 3.2 dello Statuto di Autonomia della Catalogna[12]. Dal punto di vista giurisdizionale viene violato l’art. 149 della Costituzione, relativo alle materie di competenza statale, in relazione agli artt. 23.1, 81 e 92.3 costituzionali, i quali attribuiscono allo Stato la competenza nella regolazione e autorizzazione della detenzione di un referendum. Dunque il diritto di autodeterminazione dei popoli che riconosce il diritto internazionale non implica per la Catalogna un diritto alla secessione[13].
Fatte queste considerazioni, secondo la Corte Costituzionale «una comunità autonoma non può unilateralmente chiamare un referendum sull’autodeterminazione per decidere la sua integrazione in Spagna»; ciò può avvenire soltanto attraverso la procedura di riforma costituzionale prevista dall’art. 168 della Costituzione, e non come manifestazione di un diritto di autodeterminazione non riconosciuto in nessun articolo costituzionale, o come «un’attribuzione della sovranità non riconosciuta dalla Costituzione»[14]. Anche la sentenza n. 31 del 28 giugno 2010 della Corte Costituzionale giudica incostituzionali alcuni articoli dello Statuto catalano approvato nel 2006, in particolare il Preambolo definisce la Catalogna come «nazione» e fa riferimento alla «realtà nazionale» catalana, come anche l’art. 8 dello Statuto, il quale fa riferimento alla bandiera[15], l’inno e la festa come simboli nazionali di Catalunya, «definita come nazionalità dall’art.1», in contrapposizione con quelli riconosciuti dalla Monarchia parlamentare spagnola[16]. A tal proposito la Corte afferma che «nello Stato spagnolo non si ammette che una sola Nazione in senso giuridico»[17]. La cittadinanza catalana prevista nell’art. 7, attribuita al popolo della Catalogna, viene considerata dallo Statuto costituzionalmente legittima, in quanto non subentrerebbe a quella spagnola ma si unirebbe a quest’ultima. La Corte Costituzionale sottolinea che il modello bilinguistico deve riferirsi a un princìpio trattamento paritario tra i due idiomi ufficiali, ovvero il catalano e il castigliano, considerando dunque illegittimo il primo comma dell’art. 6 dello Statuto che definisce il catalano come «lingua di uso normale e preferenziale in tutti i corpi dell’amministrazione pubblica catalana e nei mezzi di comunicazione pubblici, ed è anche la lingua veicolare e d’apprendimento nell’insegnamento». Un altro elemento emerso dalla sentenza n. 31/2010 riguarda lo Statuto come norma fondamentale del sistema tributario della Generalitat catalana[18]. Quindi si potrebbe anche dire che la Catalogna ha provato a reclamare il suo diritto all’autodeterminazione in un primo momento attraverso le risoluzioni (come la n. 5/X adottata dal Parlamento catalano e la n. 306/XI del 6 ottobre 2016), in un secondo momento attraverso la legge organica n. 6 del 19 luglio 2006, e poi con svolgimento di un referendum di separazione territoriale. Ma si potrebbe anche dire che lo Statuto di Autonomia della Catalogna sarebbe alla base di questo processo secessionista.
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