Recensione a: Renato Ibrido, Geopolitica costituzionale. Una introduzione, il Mulino, Bologna, 2025, pp. 456, 40 euro (scheda libro)
Scritto da Luca Picotti
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Scrivere un saggio sulla geopolitica costituzionale è un’impresa notevole e coraggiosa. Significa mettere in relazione campi del sapere differenti, depurare categorie problematiche dagli abusi che le accompagnano nel dibattito pubblico, scontrarsi con le ritrosie dei segmenti più ortodossi degli studi giuridici, leggere oltre il testo. Il risultato non è scontato.
Per questo va apprezzato e accolto con favore il tentativo di Renato Ibrido, professore associato di Diritto pubblico comparato all’Università degli Studi di Firenze, di proporre un’introduzione alla materia con il volume Geopolitica costituzionale. Una introduzione, edito da il Mulino. Un’opera solida e documentata, ricca di riferimenti bibliografici, sia relativi alla letteratura giuridica che a quella geopolitica, in grado di mettere in luce il sostrato geopolitico dei testi costituzionali. L’obiettivo è perfettamente sintetizzato nella quarta di copertina: «La Costituzione – oltre ad integrare la fonte del diritto “più alta in grado” – rappresenta anche uno straordinario documento storico e geopolitico. Essa reca infatti i segni del contesto internazionale nell’ambito del quale si è formata; veicola lo “spazio di esperienza” e l’”orizzonte di aspettativa” che guidano il punto di vista di una collettività circa il ruolo che quest’ultima ritiene di dover occupare nel mondo e nella storia; struttura, nell’interazione tra fatto e diritto, uno dei teatri nei quali si sviluppa l’ininterrotta competizione tra Stato, Impero e Grande spazio».
L’analisi, arricchita dalla prospettiva comparatistica, passa in rassegna i diversi testi costituzionali, sì da cogliere l’intreccio tra dimensione giuridica e geopolitica: clausole di sicurezza nazionale, di politica estera, di cooperazione internazionale, pacifiste. Dalle disposizioni concrete è possibile trarre diversi insegnamenti circa la postura di un Paese: ad esempio, la differenza tra grandi potenze, più restie nell’auto-vincolare la propria politica estera, e medie potenze, più interessate a strumenti giuridici di cooperazione; oppure l’influenza del contesto storico, si pensi alle Costituzioni eteronome, come quella giapponese dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, con il limite costituzionalizzato al riarmo, disatteso poi nella prassi, tanto che oggi pure Tokyo si sta attrezzando in vista della corsa alla spese per la difesa.
Ed è forse proprio quest’epoca storica a costringere lo studioso a nuove lenti e strumenti di analisi, come quella proposta da Ibrido. I riflessi geopolitici delle costituzioni sono qualcosa di insito ad esse, ma sarebbe stato difficile immaginare vent’anni fa un simile volume. È invece l’espandersi del campo della politica su ogni dimensione, da quella economica a quella giuridica, il ricorso sempre più frequente ad eccezioni di sicurezza nazionale, la rinnovata centralità della politica estera e di difesa, le difficoltà del diritto internazionale davanti all’uso della forza, a stimolare una rilettura del giuridico alla luce del geopolitico. Non per decretare la subordinazione del primo rispetto al secondo – l’autore sposa una posizione intermedia – quanto per aprire un dialogo tra le discipline, evidenziandone il reciproco intreccio, a partire dalle direzioni che le costituzioni indicano e la forza, quantomeno frenante, dei vincoli che esse pongono, sia nei rapporti tra Stati, anche alleati, sia per quanto concerne le iniziative dei governanti rispetto alla cornice di legittimità che l’ordinamento traccia. In questo senso, la geopolitica costituzionale proposta da Ibrido può essere letta, allo stesso tempo, come prodotto di una effettiva e palpabile politicizzazione del diritto in questa fase storica, da cui il giurista non può più nascondersi, ma anche come presidio di resistenza del giuridico – nella sua capacità di limitare, conformare, frenare, indirizzare, quantomeno sino ad un certo punto – rispetto a tale tendenza e al rischio di strappi ordinamentali difficili da ricucire.
Un filone di estremo interesse affrontato nel volume è quello del rapporto tra Costituzione e scacchiere globale, e segnatamente tra la postura dello Stato, cristallizzata nella fonte di più alto grado, e la società internazionale. L’analisi dei diversi testi costituzionali evidenzia, in primo luogo, come il paradigma del cosmopolitismo sia in generale rigettato. Ossia, «nessuna Costituzione oggi vigente – neppure la più aperta alla dimensione internazionale – costruisce percorsi giuridici per la disintegrazione di sé stessa e dello Stato all’interno di un governo mondiale» (p. 68). È invece più frequente l’idea groziana-razionalista dell’auto-limitazione: l’esistenza, ferma, del soggetto statale come attore principale viene ad essere accompagnata dal riconoscimento di un ordine internazionale e relative istituzioni, con conseguenti limitazioni di sovranità; si pensi, nel caso italiano, all’art. 11, 10 e 117 co. 1 della Costituzione. Trattasi delle clausole di cooperazione societaria a livello internazionale, presenti nella maggior parte delle Costituzioni europee, talvolta, ma non sempre, accompagnate da vere e proprie clausole pacifiste, nonché, in alcuni limitati casi (come Austria, Irlanda e Malta) da clausole di neutralità. Un quadro giuridico finalizzato a promuovere l’ordine internazionale, rispettandolo, nonché la cooperazione pacifica tra Stati, intesi come paritari e senza sovra-ordinazioni.
Interessante, invece, il caso, in parte opposto, degli Stati Uniti, la cui Costituzione «si astiene dal fornire ai poteri costituiti qualsiasi indicazione sostanziale circa i fini della propria politica estera» (p. 69). Questo perché? La tesi di Ibrido è che «la Costituzione americana abbia inteso veicolare una precisa immagine del ruolo degli Stati Uniti nella storia e nel mondo: la predestinazione ad un futuro di espansione. Se così stanno le cose, l’azione dei poteri costituiti non poteva rimanere ingabbiata all’interno di un perimetro stringente di vincoli costituzionali, quali ad esempio il principio pacifista, il rispetto del diritto internazionale o la promozione di una società interstatale» (p. 178). Emblema, storicamente risalente ma coerente nel tempo, di una grande potenza.
Anche la Costituzione della Cina, prosegue l’autore, non contiene vere e proprie clausole di cooperazione societaria internazionale, disponendo invece di un perimetro più largo rispetto a quello, ad esempio, dei Paesi europei. La Russia, invece, rappresenta un caso peculiare, ma nella sostanza non troppo diverso: se è vero che nella Costituzione del 1993 sono state inserite ambiziose clausole di cooperazione societaria, questo non può essere slegato dalla particolare vicenda di dissoluzione dell’URSS e crisi di identità; non è un caso che la Russia di Putin abbia poi intrapreso tutt’altra strada, di fatto e anche di diritto, con l’importante revisione costituzionale del 2020, a partire dall’aggiunta all’art. 79 di un periodo che nega l’esecutività all’interno del territorio della Federazione Russa di decisioni di organizzazioni internazionali che nella loro interpretazione contraddicono la Costituzione. Un modo per sancire, tramite la Costituzione, la postura della Russia nel mondo, e il suo rigetto dell’ordinamento internazionale laddove esso si ponga in modo contrario agli interessi della Federazione. Circostanza che a partire dal 24 febbraio 2022 è diventata piuttosto attuale: si pensi al mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI) nei confronti di Putin.
In questo senso, fa impressione, ed è allo stesso tempo indicativo, vedere gli incontri dei leader delle grandi potenze, da Trump e Putin a Xi Jinping, Modi e Putin, e pensare, in parallelo, all’irrilevanza di fatto della Corte penale internazionale e dei suoi mandati di arresto – e, forse, anche all’irrilevanza, in parte, degli Stati che l’hanno ratificata. Questo è un aspetto centrale. La CPI, riportata come esempio di cooperazione e giustizia internazionale, non è stata ratificata, tra gli altri, da Stati Uniti, Cina, Russia, India e Israele, mentre invece vincola i Paesi europei.
Ritornando alla dimensione costituzionale, Ibrido sul punto coglie l’elemento essenziale nei rapporti tra diritto, grandi potenze e medie potenze: «Se le super-potenze sembrano restie a ricorrere alla fonte costituzionale per stabilizzare istanze di cooperazione interstatale, ben diverso è l’approccio dei Paesi che si collocano ad un livello inferiore nelle gerarchie di potenza. Prendendo ad esempio a riferimento i Paesi NATO alleati degli Stati Uniti troviamo clausole di cooperazione societaria all’interno di 29 testi costituzionali su 30. Il fatto che clausole di cooperazione societaria siano presenti nella quasi totalità degli Stati secondari dell’Alleanza atlantica ma non anche all’interno dell’ordinamento dello Stato-guida sembrerebbe così confermare l’intuizione di Tucidide: sono le piccole e medie potenze come Melo, non certo le grandi potenze come Atene e Sparta, a spendersi per lo sviluppo delle modalità giuridiche di coesistenza fra le unità politiche» (pp. 220-221).
Questa maggiore attitudine al giuridico degli Stati secondari non è però priva di rilevanza, anche e soprattutto all’interno dello spazio atlantico. Il presidio costituzionale, giocato di sponda con il diritto internazionale, permette, scrive Renato Ibrido, di svolgere un ruolo di katéchon, di «forza frenante» rispetto alle aspirazioni dello Stato egemone, rappresentando così un presidio rispetto alla parità formale tra Stati e la sopravvivenza di un ordine basato sulla convivenza di tali, autonome, realtà all’interno dello scacchiere. Un limite giuridico, imperfetto ma reale, al condizionamento del soggetto egemone, in grado di dare vita, per dirla con John Ikenberry, ad un ordine internazionale costituzionalizzato, ove l’egemonia è temperata da un sistema di regole, procedure e istituzioni.
In questa sede si sono affrontati solo alcuni dei nodi approfonditi dall’autore. La densità del volume costringe il recensore a fermarsi e rimandare, per il resto, alla lettura del libro. Un contributo fondamentale, il cui merito risiede anche nel coraggio della interdisciplinarietà, nonché nella sua stringente attualità. L’equilibrio delicato tra sicurezza nazionale e Stato di diritto, politica estera e diritto internazionale, costringe a ricercare nuovi strumenti dalla cassetta degli attrezzi. Per individuare punti di frizione, limiti, margini di manovra, posture e tendenze. Un dialogo vivo e costante tra il diritto e la geopolitica, ad illuminare ciò che spesso non appare. Si confida che la comunità di studiosi saprà valorizzare questi importanti, anzi necessari, sconfinamenti virtuosi.